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COSTI BANCARI

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La Banca d’Italia è intervenuta con una lettera al mercato sulla “modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”, prevista dall’art. 118 del Testo Unico Bancario.

L’intervento sembra legato ai continui aumenti che negli ultimi messi hanno colpito i correntisti, giustificati dal sistema bancario con la partecipazione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per il salvataggio delle quattro banche risolte (Banca Marche, Banca Etruria , Carichieti e Cariferrara).

Banca d’Italia ha ricevuto molte segnalazioni dalla clientela che ritiene non corretti gli aumenti e dopo le opportune verifiche ha, prima di tutto, ribadito che le condizioni possono essere modificate solo se espressamente previste da una clausola del contratto sottoscritto dalle parti, a fronte di eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione originaria, comunicate con la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di sessanta giorni al singolo cliente e con la possibilità per il cliente di recedere dal contratto alle condizioni precedenti la comunicazione di aumento.

Banca d’Italia, con la “solita” terminologia ovattata ha indicato come non coerenti gli aumenti senza un reale collegamento tra tipologia di contratto e tariffe aumentate, gli incrementi, anche se una tantum, per “costi già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti”, non essendo legati a situazioni future e continuative; infine nel caso di interventi una tantum il cliente può essere meno invogliato a recedere anche se conveniente.

Infine ha invitato gli intermediari “a riesaminare analiticamente [….] la coerenza delle manovre unilaterali decise a partire da gennaio 2016”.

In sostanza ha confermato l’obbligo di una comunicazione trasparente, con l’esatta attribuzione degli aumenti e modificazioni chiare; in mancanza è possibile il ricorso presso l’arbitro bancario finanziario e a contenziosi presso l’Autorità giudiziaria, con la possibilità di restituzione delle somme percepite.

E’ utile ricordare, in conclusione, che l’Arbitro Bancario Finanziario si sia pronunciato circa aumenti effettuati dalle banche giustificandoli con la crisi economica. Secondo l’ABF non era un motivo utile per incrementare i costi a carico della clientela.

L’argomento era un altro, ma sicuro che fosse così divers

Tags: banca contratti Testo Unico Bancario

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