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Carla Rabitti Bedogni: Ocf, la fiducia del legislatore e dei consulenti finanziari è ben riposta

Carla Rabitti Bedogni, presidente  dell’OCF, Organismo di vigilanza e tenuta  dell’Albo unico dei consulenti finanziari

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari nasce come associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica, costituita il 25 luglio 2007, competente ex lege in via esclusiva ed autonoma alla funzione pubblica di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari articolato in Sezioni territoriali ed allo svolgimento dei compiti connessi e strumentali alla gestione dell’albo stesso. L’Organismo precedentemente denominato «Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari» ha assunto la nuova denominazione in osservanza delle disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Attualmente l’OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’art. 31, comma 2 del Testo unico della finanza (Tuf), ossia il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 o Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. La legge di stabilità 2016 ha successivamente previsto che l’Organismo assuma le funzioni di vigilanza sugli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari, suddiviso in tre sezioni (dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti autonomi «consulenti fee only» e delle società di consulenza di cui, rispettivamente, agli artt. 31, comma 2, 18-bis e 18-ter del Tuf) attribuite alla Consob dal Tuf e all’organismo di cui agli artt. 18-bis e 18-ter dello stesso testo. Tali funzioni sono svolte dall’OCF successivamente alle previste delibere di operatività della Consob. Ne parla il presidente Carla Rabitti Bedogni.
Domanda. Dalla sua prospettiva cosa cambia con la legge di stabilità 2016 e su cosa incide in particolare la nuova legge?
Risposta. La legge di stabilità, approvata il 28 dicembre 2015, segna un passaggio importante  nel quadro normativo italiano. È la chiara espressione della volontà del legislatore di dare una coerenza sistematica a un percorso, quello della disciplina della consulenza finanziaria, lungo quasi 50 anni e che ha raggiunto un traguardo fondamentale grazie alla lungimiranza del senatore Mauro Maria Marino, che fin dal 2014 ha creduto nell’importanza della introduzione di questa norma, e successivamente degli onorevoli Maurizio Bernardo, Lucrezia Ricchiuti e Giulio Sottanelli. La nuova legge amplia infatti la tutela dell’investitore prevedendo la vigilanza su tutti i soggetti che erogano consulenza finanziaria; apre l’accesso alla professione di consulente finanziario autonomo oggi ristretta a chi già la esercitava in data antecedente a ottobre 2007; pone le basi per nuove opportunità di lavoro per giovani preparati e motivati; crea il presupposto perché le disposizioni MiFID, ossia «Markets in Financial Instruments Directive» possano essere recepite dai consulenti finanziari. Tra queste assume particolare rilevanza l’acquisizione di competenze specialistiche e il mantenimento delle stesse nel tempo. Infine, attribuisce all’Organismo che presiedo le funzioni di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.
D. Cosa significa avere come oggetto specifico la vigilanza sui consulenti finanziari?
R. Significa concentrare tutte le energie nell’esercizio di questa importante funzione e di adempiere ai nostri doveri con tempestività ed efficacia. Desideriamo svolgere al meglio il nuovo compito, dimostrare che è ben riposta la fiducia che il legislatore ci ha accordato e, soprattutto, contribuire a una ripresa di fiducia da parte dei risparmiatori, a mio avviso avviliti e scoraggiati più dai recenti fatti di cronaca che non dai mercati. A seguito della nuova legge l’APF, organismo previsto all’art. 31 del Tuf per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, ha adottato la denominazione di Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Il nuovo Organismo mantiene la natura privatistica con funzioni pubblicistiche e l’albo verrà suddiviso in sezioni in cui si potranno iscrivere i soggetti appartenenti a 3 categorie: i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che attualmente sono circa 55 mila e sono gli ex promotori finanziari, i consulenti finanziari autonomi ex art. 18-bis del Tuf e le società di consulenza finanziaria ex art. 18-ter del Tuf. Per quanto attiene ai consulenti finanziari autonomi non è noto quanti siano e quanti vorranno esserlo, ma stiamo operando per comprendere al più presto la dimensione del fenomeno.
D. Quale sarà il vostro primo impegno? R.  Nel breve periodo, esso consisterà nel censire quanti abbiano intenzione di iscriversi all’albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative ai consulenti autonomi e alle società di consulenza. Comprendere le dimensioni dei nuovi elenchi consentirà di definire ipotesi progettuali ed impegni economici in modo più preciso e quindi più efficiente. In generale l’Organismo dovrà selezionare e garantire l’accesso all’albo e quindi alla professione, ed esercitare le funzioni di vigilanza sui comportamenti degli iscritti, attualmente attribuite alla Consob.
D. Quando prenderà avvio il nuovo albo?
R. Non è facile rispondere. Mi auguro entro fine anno. Il quadro delle modifiche normative che dovranno intervenire ai fini dell’applicazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 è chiaro, ma non ancora del tutto definito rispetto ai tempi di attuazione. Le previsioni normative dispongono importanti interventi regolamentari in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la definizione di un protocollo d’intesa tra la Consob e l’OCF. Quest’ultimo è necessario per individuare le modalità operative e i tempi di trasferimento delle funzioni, definire gli adempimenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, determinare le attività propedeutiche connesse all’iscrizione delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. Successivamente la Consob stabilirà le date di avvio - che potrebbero anche coincidere - dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. L’Organismo, in ogni caso, affronterà queste tematiche con senso istituzionale, con efficienza ed equilibrio.
D. Il consulente finanziario, per svolgere oggi la propria funzione, ha bisogno di una preparazione particolare?
R. Deve essere formato e aggiornato. Le nuove linee guida dell’Esma in materia di criteri di valutazione delle conoscenze e competenze dei consulenti finanziari, la cui definizione include anche i consulenti finanziari agenti, pubblicate in italiano il 22 marzo 2016 e in attesa di essere recepite nel nostro ordinamento, richiedono per tutto il personale degli intermediari autorizzati l’accertamento del possesso di una qualificazione idonea ed una esperienza adeguata. Con riferimento alla «qualificazione idonea» ritengo che la prova valutativa prevista per l’accesso all’albo unico risponda pienamente allo scopo. La Consob dovrà pronunciarsi anche sul periodo di «esperienza adeguata» che l’Esma nelle linee guida prevede non inferiore a 6 mesi e condotta con l’affiancamento di un tutor. Preparazione accurata, aggiornata e approfondita, conoscenza delle regole di comportamento e tutela dell’investitore - che sono proprie della formazione del consulente finanziario - produrranno un importante effetto anche sull’educazione finanziaria dei clienti. Tutte le ricerche, e segnalo anche recenti studi della Consob, concordano nell’affermare che la conoscenza dei principi base di economia e finanza quali inflazione, diversificazione, relazione rischio-rendimento non sembra essere adeguatamente diffusa tra gli italiani, anche tra i più scolarizzati. L’investitore italiano ha ancora notevoli lacune nell’alfabetizzazione finanziaria. Il consulente, è statisticamente dimostrato, è stato in grado di ammortizzare, nei portafogli dei propri clienti, gran parte degli effetti negativi del mercato, supportando gli investitori nella gestione della loro emotività. Quanto detto dimostra quanto sia fondamentale la figura del consulente. È sotto i nostri occhi come sia stato deleterio per il risparmiatore non avere un’educazione giuridico-economica sulla quale fare affidamento nei momenti difficili di mercato, quando cioè è fondamentale non assumere comportamenti irrazionali. I consulenti abilitati all’offerta fuori sede servono 3,7 milioni di famiglie per un totale di 434 miliardi di euro, pari circa al 10 per cento delle attività finanziarie degli italiani, percentuale ancora bassa ma che è cresciuta notevolmente negli ultimi tempi, considerato che pochi anni fa era pari al 6 per cento. Se posso essere ancora più pragmatica non è un caso se il risparmio gestito e la consulenza finanziaria costituiscono oggi un modello di «business» che vede impegnati in modo rilevante reti, banche, società e professionisti.
D. Che vantaggi ci sono per i risparmiatori e gli investitori dall’attuazione della nuova legge?
R. L’attività di consulenza ha un ruolo fondamentale nella tutela dell’investitore. La nuova legge presuppone un rapporto che non ha più al centro il mero contratto fra intermediario e cliente ma i comportamenti messi in atto dai consulenti al servizio degli investitori. La consulenza è un’attività indispensabile ai fini della protezione di chi investe perché, nel collocarsi sia nella fase iniziale delle scelte di investimento sia durante l’intero ciclo di vita del cliente e della sua famiglia, richiede da parte dei professionisti analisi accurate di portafoglio e misurazioni del rischio sostenibile dell’investitore, mentre le mutevoli esigenze della clientela possono trovare declinazione e soddisfacimento attraverso l’individuazione dei bisogni e la loro consapevolezza; le attività di identificazione degli obiettivi e dei livelli di rischio sostenibili; la definizione di un piano coerente di investimenti, tenendo conto della situazione complessiva dell’investitore; il monitoraggio nel tempo, non solo delle performance dei piani di investimento ma anche delle nuove possibili esigenze e delle relative soluzioni, come ad esempio i trasferimenti di patrimonio, i «trust» e gli atti di destinazione del patrimonio, le «private insurance». Inoltre, l’investitore «retail» italiano è spesso debole, bisognoso di una tutela specifica, di capire e di ricevere raccomandazioni di elevata professionalità. In sintesi ha necessità di essere assistito con competenza, correttezza e trasparenza. La consulenza finanziaria deve divenire un servizio fondamentale nella dinamica dei rapporti tra intermediari e clienti. Di più, è il «core business» non solo per il consulente ma anche per l’investitore. La nuova legge vuole rispondere a ciò.
D. Cosa manca e che altro si può fare?
R. Dalle ricerche della Consob emerge un dato solo apparentemente paradossale: sono le persone più preparate dal punto di vista finanziario ad affidarsi maggiormente alla consulenza. Il risultato non deve sorprendere. Chi è più preparato sa di non sapere: capisce che comprendere un mondo così complesso è praticamente impossibile senza una guida. Al contrario chi è meno preparato pecca di quella che la finanza comportamentale definisce «overconfidence»: cioè crede di sapere. Il problema è reale e concreto, l’educazione finanziaria sotto questo profilo può essere di grande aiuto per il risparmiatore e per lo svolgimento delle stesse funzioni di vigilanza. Le recenti vicende di cronaca confermano ulteriormente come sia improcrastinabile la previsione dell’educazione finanziaria del cittadino a partire dalla scuola dell’obbligo, e mi sembra che verso queste scelte si stia indirizzando il legislatore. L’Organismo che presiedo sta già andando nelle scuole primarie a fare educazione finanziaria, ma per il momento sono iniziative «spot». Auspico che venga introdotta nelle scuole non solo l’educazione civica ma anche le nozioni di base di economia e di diritto, meglio se nell’ambito di un approccio multidisciplinare. Non sostengo che gli elementi di educazione finanziaria siano la soluzione ai problemi degli investitori, ma certamente costituiscono per il risparmiatore il filtro in grado di trasformare le informazioni che gli vengono trasferite dal consulente in consapevolezza. Solo così il risparmiatore potrà possedere gli strumenti minimi per essere consapevole dei livelli di rischio che è in grado di sopportare e delle responsabilità che si assume quando investe in un prodotto finanziario. In questo modo verrà anche facilitata e resa più efficace l’azione di vigilanza. Sono certa che un sistema dedicato di vigilanza, cittadini educati finanziariamente fin dall’età scolare, consulenti preparati e selezionati possano ben realizzare il diritto del risparmiatore, previsto dall’art. 47 della Costituzione, ad essere un investitore consapevole e non solo un consumatore da proteggere. La legge di stabilità, ridefinendo l’albo nelle 3 sezioni e attribuendo la funzione di vigilanza all’OCF, fa sì che al fianco del risparmiatore possa esserci un soggetto vigilato e competente, consapevole a sua volta che la relazione di lungo periodo con il cliente costituisce uno dei valori di riferimento della professione.   
D. E cosa pensa dei consulenti virtuali, i c.d. Robo-advisor? Ci sarà un elenco nell’albo anche per loro?
R. Come accade normalmente anche in molti altri settori, viviamo l’inarrestabile tendenza alla sostituzione della persona fisica con soluzioni digitali. Credo che i robot possano essere utili ovunque si possa trarre utilità dall’automazione dei sistemi. C’è sicuramente quindi spazio anche nella finanza, sia nel cosiddetto Business-to-Business, per la produzione per le aziende di «torte» di asset allocation e la selezione di prodotti, sia nel Business-to-Consumer per la ricerca di soluzioni standard a esigenze elementari e di cui si sia già consapevoli. È bene però tornare sul punto realmente importante: la ricostruzione della fiducia incrinata tra cliente e intermediario, che rende oggi più che mai necessario che il consulente sia attento alla profilazione del cliente, alla raccolta e all’ascolto oltre che alla comunicazione di informazioni utili, con la ragionevole certezza che queste siano comprese. Questo si realizza solo guardandosi negli occhi. Il «robo-advisor» sarà un meraviglioso ausilio per il cliente e magari anche per il consulente, ma non serve a tutelare realmente il cliente né a renderlo consapevole della necessità di pianificare in anticipo i propri obiettivi di vita e di tornare a fidarsi del nostro mondo.    

Tags: Giugno 2016 Intermediari finanza

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