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ACCORDO ANAI-CSI. UN NUOVO CONTRATTO SPECIFICO E INNOVATIVO PER IL MONDO FORENSE

MAURIZIO DE TILLA presidente dell’anai, associazione nazionale avvocati italiani

L'Associazione Nazionale Avvocati Italiani, ANAI, ha stipulato con il Sindacato CSE un contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e i collaboratori degli studi legali. Efficienza dello studio legale, condizione di precarietà dei giovani avvocati e rapporti contrattuali all’interno delle strutture: su queste direttrici molto pragmatiche si è incentrata l’attività dell’ANAI. In questa direzione concreta, infatti, si muove l’iniziativa dell’Anai e della Confederazione indipendente Sindacato europeo (Cse), che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e i collaboratori degli studi legali. Nella sostanza, esiste dal primo maggio 2014 un riferimento contrattuale per tutto il settore legale.
Si tratta, dunque, di una proposta di cui il mondo forense sentiva la necessità, perché rappresenta non solo una sorta di contratto vero e proprio, ma ad esso è collegata una serie di altre attività di prossima attuazione. Importantissimo, infatti, sarà il ruolo svolto dal gruppo di lavoro che avrà un approccio sistematico e continuativo nei confronti di problemi ormai endemici e cronici del nostro settore come la disoccupazione giovanile. Ma che studierà anche figure entrate a pieno titolo nei nostri studi come i cosiddetti collaboratori non continuativi ed i praticanti.
Sarà importante, quindi, analizzare i risultati di tutta una serie di analisi e di approfondimenti che il gruppo di lavoro riuscirà a sviluppare, così come sarà fondamentale il ruolo dell’ente bilaterale che si occuperà di formazione degli apprendisti, dei collaboratori e dei praticanti. Riorganizzare il lavoro all’interno dello studio significa puntare sulla figura dell’avvocato del futuro, coadiuvato e circondato da una serie di figure professionali che, per poter portare avanti nel modo migliore il loro lavoro di supporto, hanno bisogno di essere inquadrate e tutelate.
Il primo passo verso l’avvocato del futuro è stato costruito con la riforma della professione forense; ora si tratta di continuare questo cammino per uscire dalle critiche, dai luoghi comuni duri a morire ma, soprattutto, dai tentativi di ridimensionamento della funzione costituzionale dell’avvocato. Un’iniziativa voluta fortemente dall’Anai che da sempre riconosce il ruolo e il valore sociale ed economico nazionale rappresentato dal settore legale, attraverso il complesso delle attività esercitate.
Una novità assoluta nel settore, che l’Anai e la Cse hanno voluto stipulare per rispondere alle esigenze di produrre un riferimento contrattuale per tutto il settore legale e quindi da valere per tutti i dipendenti e per tutti gli addetti occupati negli studi legali e nelle relative attività intellettuali.
Il mondo forense si dota così di uno strumento innovativo e specifico alla professione dell’avvocato, nel solco dell’impostazione data con la recente riforma dell’ordinamento forense e nel segno della trasparenza del lavoro che si svolge all’interno degli studi legali. Per quanto riguarda, in particolare, i termini e la validità, il contratto ha una validità di due anni - è in vigore da giovedì primo maggio 2014 al 30 aprile 2016 - e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di piccoli e medi studi legali, con meno di 16 dipendenti.
La «novità» disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività professionali forensi, anche in forma di studio associato e nelle forme societarie consentite dalla legge. Pertanto saranno interessati i rapporti di lavoro: dipendente, i tirocini formativi e di orientamento al lavoro, i cosiddetti «stage» e gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative. Sono previsti anche scatti di anzianità, posizioni organizzative per chi svolge ruoli di responsabilità oppure direzione delle risorse umane, passaggi di livello con conseguente retribuzione contrattuale dimensionata e condizioni di miglior favore.
Per quanto attiene, inoltre, all’istituzione di un gruppo di lavoro diretto a monitorare le «attività a termine», l’obiettivo è quello di tenere sotto controllo le forme flessibili. Negli ultimi anni si è fatto ricorso sempre più frequentemente a rapporti di lavoro flessibili e di natura autonoma, mentre si è presentato un grave problema di disoccupazione giovanile distribuito in maniera differente a seconda delle diverse aree geografiche.
Per questo motivo le parti contrattuali - Anai e Cse - si sono impegnate ad istituire un «pool» composto da esperti, di parte sia datoriale che sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali legali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, con riferimento alle figure riferibili al praticantato e in generale dei rapporti di lavoro atipici.
I risultati della ricerca costituiranno la base per definire le linee guida per il riconoscimento di un equo compenso e per la tutela di un «welfare» contrattuale a favore di questi addetti. Le linee guida, inoltre, potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Il gruppo di lavoro, quindi, verificherà anche il fenomeno dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese. Alla fine così si potranno definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro, e questi saranno a volte temporanei, in deroga alle tutele previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’Anai e la Cse, inoltre, costituiranno, come si è detto, un ente bilaterale con una molteplicità di funzioni. Tra queste si possono riassumere i seguenti compiti dell’ente:
1) svolgerà attività di formazione degli apprendisti, dei collaboratori e dei praticanti, anche attraverso specifiche convenzioni con le università e con altri organismi di formazione;
2) svilupperà ricerche per ottimizzare l’organizzazione degli studi, per la consulenza relativa alle certificazioni di qualità e alla formazione sulla sicurezza;
3) predisporrà rapporti per la creazione di un’assistenza sanitaria complementare al fine di fornire trattamenti sanitari, integrativi delle prestazioni obbligatorie;
4) metterà a punto rapporti per l’istituzione di un fondo di previdenza complementare per i dipendenti e studi per l’istituzione di un fondo interprofessionale.
L’ultimo cenno merita l’orario di lavoro individuato dal contratto. Particolari disposizioni ad hoc per gli studi legali sono previste in tema di orario di lavoro, lavoro part-time, forme di job sharing. Ai lavoratori studenti spetteranno permessi retribuiti di una settimana per la preparazione degli esami, oltre a quelli fissati per le prove d’esame; per gli esami universitari due giorni oltre al giorno dell’esame; per chi frequenterà corsi di perfezionamento, specializzazione, master e per la frequenza della Scuola forense, saranno possibili contratti part-time, con orario flessibile.
Ai praticanti che dovranno affrontare l’abilitazione professionale sarà riconosciuto un compenso per il periodo di congedo di 15 giorni precedente alle prove scritte e di 30 giorni prima della prova orale, oltre ai giorni delle prove stesse. L’orario settimanale sarà distribuito in cinque o sei giornate per un totale di quaranta ore, ma potrà essere comunque flessibile con una valutazione periodica di almeno quattro mesi. Il lavoro part time dovrà essere concordato e, nel caso, modificato sempre con la volontà reciproca. Previsti, infine, i congedi parentali per la gravidanza, l’allattamento e poi per l’assistenza al bambino.  

Tags: Giugno 2014

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