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l’educazione formale in carcere, espressione della costituzionale funzione rieducativa della pena

Lezioni ai prigionieri in carcere

L’istruzione in carcere
Il verbo «educare» deriva dal latino e-duco, ossia «porto fuori». Si «portano fuori» norme, principi, valori, regole di comportamento. Anche nel caso di condanne molto lunghe, l’educazione formale è necessaria all’apprendimento di regole di civiltà da impiegare nei rapporti con gli altri detenuti, con gli operatori, nelle attività svolte all’interno del penitenziario, comunque e sempre per valorizzare aspetti del sé non curati in precedenza.
L’alfabetizzazione risulta essere carente all’interno dei luoghi di pena tanto per il basso livello sociale da cui provengono spesso i rei quanto per l’elevata presenza di extracomunitari; e, a monte, la sua assenza è tra le cause - fatte risalire a una più generale mancanza di educazione - che spesso conducono al reato. Un’istruzione formale è dovuta al carcerato secondo il senso più pregnante e diretto dell’articolo 27, comma 3 della Costituzione: rieducare vuol dire, prima di tutto, educare. Dunque, istruire.
Educare in carcere significa, prima di tutto, educare alla libertà: non solo quella del mondo libero, ma del mondo mentale. Il pensiero dev’essere costruito per divenire costruttivo, per capire il nesso eziologico di un’azione con la sua conseguenza. È necessaria un’educazione alla moralità, non intesa come valori di un ceto, di una classe politica o di una religione, bensì valori d’umanità, diritti dell’uomo, civiltà e regole, per la crescita del detenuto e la sua responsabilizzazione. Sulla religione, che è anche rieducazione ma che non va confusa con «moralità», sono sollevati problemi relativi alla multirazzialità e alla soggettività della scelta religiosa, anche in senso ateo.
La Costituzione del 1948, oltre a dettare la norma dell’articolo 27, statuisce nell’articolo 34: «1. La scuola è aperta a tutti. 2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». La norma fissata dal Costituente impone al Legislatore di creare le condizioni per garantire l’istruzione in carcere, non più da intendersi come coercizione ma alla stregua di un’opportunità per i singoli detenuti.
Il termine «trattamento» era stato usato anche nella legislazione precedente, ma l’Ordinamento penitenziario ha provveduto ad una formale esplicazione. Questa visione più ampia rende necessaria la previsione di nuove figure di operatori, quali educatori, assistenti sociali, insegnanti, volontari (articoli 17 e 78 dell’Ordinamento stesso), psicologi, pedagoghi e psichiatri criminologi che, sotto il controllo interno del direttore dell’istituto e quello esterno del Magistrato di Sorveglianza, prestano la propria opera attraverso interventi singoli o di gruppo.
L’istruzione in carcere, oltre che un diritto costituzionale, è più che altro elemento del trattamento rieducativo del condannato: l’andamento e gli esiti influiscono sull’eventuale adozione di misure come permessi-premio o riduzioni di pena. Da cui se ne capisce l’importanza di un’attuazione a fianco della predisposizione di nuovi progetti: uno per tutti, quello di educazione ambientale del Centro di Educazione ambientale di Ferrara. Eppure, se nella quasi totalità delle carceri italiane viene garantito il diritto all’istruzione mediante corsi istituzionalizzati o gestiti da volontari, è di fatto impossibile consentire l’accesso alle lezioni di tutti coloro che ne fanno richiesta, i locali non sono idonei o non sono presenti, lo svolgimento delle attività è legato solo al senso di responsabilità e alla sensibilità dei singoli docenti.


L’alfabetizzazione in carcere
Il detenuto è un minore, un adulto, spesso un extra-comunitario: in tutti questi casi si richiede alfabetizzazione. Un’educazione permanente implica che si ripensi il contenuto dell’educazione in modo da tener conto di fattori quali età, differenze di sesso, di lingua, cultura e status economico, handicap. È indispensabile che le procedure adottate in materia di educazione degli adulti siano fondate sull’eredità, la cultura, i valori e le esperienze pregresse degli interessati, e che siano condotte per facilitare e stimolare la partecipazione attiva e l’espressione dei cittadini. Ma si è ancora lontani da una visione dell’educazione come sinonimo di scolarizzazione.
Alfabetizzazione in carcere significa, dopo l’abc, informatica e biblioteca. Le prigioni devono esser dotate di tecnologia e personale addetto, mentre i mezzi devono essere garantiti da un elevato livello di sicurezza informatica per evitare manomissioni o «evasioni virtuali». Si tratta, soprattutto, dell’apprendimento dei più comuni programmi informatici per l’avvio di una professione futura. La biblioteca carceraria deve offrire risorse documentarie e servizi paragonabili alle biblioteche del mondo libero e sviluppare una collezione «bilanciata» che rappresenti un’ampia gamma di punti di vista a disposizione degli utenti detenuti per una lettura senza vincoli ideologici.
Ciò che la persona in stato di reclusione legge, dipende dalla qualità e dalla pertinenza della raccolta bibliotecaria. Con personale qualificato, una raccolta di opere che rispondono ai bisogni educativi, ricreativi e di riabilitazione dei detenuti e con uno spazio fisico invitante, la biblioteca può costituire una parte importante della vita carceraria e dei programmi per i detenuti e rappresentare una rilevante «linea di comunicazione vitale» con il mondo esterno, essere uno strumento di gestione efficace per l’amministrazione del carcere perché riduce l’ozio e incoraggia un uso costruttivo del tempo, e costituire la risorsa informativa vitale che fa la differenza tra il fallimento e la riuscita all’esterno del carcere per un ex detenuto appena scarcerato.
L’International Federation of Library Associations, sezione Libraries Serving Disadvantaged Persons, ha stilato un documento allo scopo di fornire uno strumento per la pianificazione, l’implementazione e la valutazione di servizi bibliotecari rivolti ai detenuti, che riflettano un livello accettabile di servizio bibliotecario, raggiungibile in buona parte dei Paesi in cui le politiche nazionali e locali sostengano l’esistenza di biblioteche carcerarie. Oltre a costituire uno strumento pratico per la fondazione, il funzionamento e la valutazione delle biblioteche carcerarie, il documento funge da affermazione di principio del diritto fondamentale dei detenuti a leggere, apprendere ed accedere all’informazione.
In buona parte dei Paesi del mondo gli individui che costituiscono le popolazioni carcerarie hanno un limitato bagaglio sia di istruzione che di competenze sociali e non provengono da ambienti in cui la lettura è un’occupazione frequente o popolare; i detenuti e il personale non sono necessariamente utenti di biblioteca auto-motivati, perciò «dovrebbe essere prestata grande attenzione all’atteggiamento amichevole della biblioteca verso gli utenti». La cooperazione è un ingrediente necessario per garantire che i bibliotecari carcerari siano in grado di dispensare un buon servizio; e l’isolamento, si indica, può essere diminuito stringendo relazioni con altre biblioteche carcerarie in tutto il mondo.


Il lavoro inframurario e il lavoro extramurario
Il lavoro penitenziario mantiene la funzione di cardine del trattamento rieducativo: infatti, a norma dell’articolo 15, comma 2 dell’ordinamento penitenziario, a tali fini, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è addirittura assicurato il lavoro. Le forme di lavoro penitenziario e le modalità di esecuzione dello stesso sono classificabili in due grandi categorie: lavoro inframurario ed extramurario.
Il lavoro inframurario si caratterizza per la figura del datore di lavoro e il carattere poco produttivo dell’attività prestata. Anche detto dei «lavori domestici», è strutturato in attività solitamente non imprenditoriali, che si esplicano in servizi destinati all’istituzione stessa, come il servizio di cucina per detenuti e per operatori penitenziari o quello di pulizia dei locali comuni. La trilateralità di rapporti che caratterizza le altre forme di lavoro penitenziario - detenuto lavoratore, amministrazione penitenziaria e datore di lavoro - è qui assente, finendo questi ultimi due per essere inglobati nel medesimo ruolo, cosicché le esigenze rieducative del condannato risultano strettamente collegate ad elementi appartenenti alla normale disciplina del lavoro subordinato o autonomo. Si differenzia da esso il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, anche detto delle «lavorazioni» - ad esempio, produzione di coperte, confezionamento del vestiario e della biancheria per gli agenti di custodia e per i detenuti, attività di falegnameria - caratterizzato da una maggiore produttività organizzata su base industriale e modellata sul prototipo dell’ambiente libero. Riguardo al lavoro extramurario, l’articolo 21, come novellato dalla legge n. 663 del 1986, e l’articolo 48 del decreto presidenziale 230/2000 (Reg. Es. O.P.) consentono al detenuto di avere accesso ad una normale organizzazione produttiva alle dipendenze di un imprenditore, con provvedimento discrezionale del direttore dell’istituto opportunamente motivato.
Negli ultimi anni il lavoro penitenziario ha perso l’originario carattere afflittivo e si è visto assegnare una remunerazione dagli articoli 22 e 23 dell’O.P., ha ottenuto il diritto agli assegni familiari e si è applicata la disciplina sul collocamento. Nonostante i passi in avanti, le attività di lavoro riguardano un numero di soggetti trascurabile, mentre resta rilevante il lavoro domestico intramurario, includendovi l’ordinaria manutenzione degli immobili penitenziari, con la sua scarsa imprenditorializzazione. Tranne poche eccezioni, l’amministrazione penitenziaria è rimasta per lungo tempo l’unica committente delle proprie episodiche lavorazioni - tavoli, sedie, armadi, coperte ecc.- e ciò è stato imputabile all’impreparazione manageriale della dirigenza carceraria, alla carenza di manodopera esperta nelle lavorazioni, alla mancanza di maestri d’arte, all’inadeguatezza delle strutture carcerarie e alla difficoltà di introdurvi processi produttivi e tecnologici: il tutto a scapito del trattamento rieducativo del detenuto e della qualificazione professionale necessaria al successivo (re)inserimento sociale.
Sia la legge 12 agosto 1993 n. 296 recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario nonché sull’espulsione dei cittadini stranieri, che la legge Smuraglia del 22 giugno 2000 n. 193 hanno delineato nuovi strumenti e aree per la creazione e gestione di lavoro intra ed extramurario, affidando al volontariato e alle cooperative sociali la funzione di soggetti maggiormente qualificati ad agire in tali spazi. Il problema, oltre alla difficile reperibilità della liquidità necessaria, è la difficile assunzione di responsabilità da parte dei soci lavoratori (detenuti) e la fatica a costruire livelli gerarchici in una cooperativa di soggetti da rieducare che non accettano di essere comandati da chi si trova nelle loro stesse condizioni, e l’accettano solo «da altri».


Il progetto della regione Lombardia per la promozione di interventi di inclusione sociale dei cittadini detenuti
La stessa amministrazione penitenziaria denuncia «l’inidoneità e l’inagibilità degli istituti penitenziari, le difficoltà d’accesso e di controlli, la mancanza di continuità o le eccessive pause nei colloqui familiari-educatori-avvocato o nell’ora d’aria, la scarsa professionalizzazione di detenuti, un regolamento contabilità dello Stato non adeguato che, determinando un eccessivo costo del lavoro, rendono problematica una positiva resa sul mercato a qualsiasi imprenditore nonostante gli sgravi fiscali previsti dalla Smuraglia». Sono ammesse anche colpe proprie dell’amministrazione»: approssimativa sistematizzazione della problematica, mancata emanazione di linee guida, assenza di verifica e di esportazione di positivi progetti realizzati, inadeguata ricerca di partners.
Per questo l’amministrazione penitenziaria, distribuita in numerose realtà locali, compie un’attività di promozione, ricerca e organizzazione di attività lavorativa, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, avvalendosi delle novità introdotte dal nuovo regolamento di esecuzione dell’O.P. del 2000 e dalla legge Smuraglia. Presupposto essenziale è la predisposizione di politiche attive d’intervento capaci di coniugare l’aspetto trattamentale con le necessità imprenditoriali. Il punto non è solo o tanto la rieducazione, quanto la disponibilità di imprese ad assumere detenuti ed ex detenuti. Un progetto, «Responsabilità sociale di impresa: lavoro, carcere e imprese», si ripromette la promozione di interventi volti alla loro inclusione sociale. Obiettivo dichiarato è favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti nelle imprese profit e no profit lombarde, intervento che riguarda in primo luogo i diretti interessati e le istituzioni penitenziarie ma che, per diffondersi in modo significativo e proporzionale alle potenzialità e ai vantaggi per le imprese, necessita di promozione anche e soprattutto extramoenia.
Le testimonianze fornite da operatori e imprenditori sulle esperienze maturate hanno dato atto delle potenzialità e dell’attuale efficacia della collaborazione tra istituzioni regionali e locali, sistema camerale, mondo imprenditoriale e cooperativo. In Lombardia, l’inserimento lavorativo di detenuti conta su diverse esperienze di successo soprattutto nell’ambito delle cooperative sociali (95 imprese hanno dato lavoro almeno a una persona proveniente dal circuito penitenziario), mentre è ancora ridotto nelle imprese profit. Di queste esperienze possono avvalersi le altre Regioni nella predisposizione di interventi simili in territori diversi, la cui situazione è spesso resa assai più problematica dal contesto, dalle effettive opportunità lavorative, dalla povertà intrinseca al territorio, dalla differente visione dell’individuo e del suo background.
L’inclusione sociale dei detenuti rientra nelle prassi della responsabilità sociale d’impresa: il sistema camerale lombardo è impegnato a promuovere e accompagnare le piccole e medie imprese, informa sui vantaggi diretti derivanti da questa opportunità sia negli sgravi fiscali, sia nella responsabilità sociale. Il primo protocollo tra la Regione Lombardia e l’amministrazione penitenziaria competente è stato siglato nel 1999 ed ha avuto ad oggetto l’insediamento di una Commissione, con l’obiettivo specifico di creare una rete di rappresentanza per la diffusione del rientro dei detenuti nella società e nei propri territori. La Regione stessa ha coinvolto soggetti diversi e stretto alleanze per diffondere la conoscenza delle opportunità normative e degli strumenti a disposizione nelle imprese lombarde. Il sistema camerale lombardo partecipa al tavolo della Commissione lavoro penitenziario istituita presso il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria, per sviluppare iniziative dirette agli scopi dell’articolo 27 della Costituzione, in relazione al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 comma 2 della stessa: il ruolo di cui si è fatto carico è quello di trasmettere le esigenze delle aziende e trasferire in ambito carcerario il know-how proprio dell’impresa.
L’impegno assunto dall’Unioncamere Lombardia è promuovere l’incontro della società delle professioni con la popolazione carceraria e sensibilizzare le imprese, accompagnandole nel processo di integrazione sociale. Svolgendo un ruolo di «interfaccia», le Camere forniscono alle imprese gli strumenti per conoscere la realtà carceraria e portano all’attenzione degli organi regionali e territoriali preposti all’Amministrazione penitenziaria le esigenze delle imprese, dalla rigidità degli orari ai controlli, all’accesso a sgravi fiscali e contributivi di cui le imprese non sono a conoscenza. Altro contributo allo sviluppo del progetto è l’individuazione dei settori economici di maggiore potenzialità, tra cui spiccano l’artigianato e quelle attività che puntano sul singolo individuo.
La convenienza non è solo riscontrabile per le imprese, che hanno a disposizione maggior manodopera, ma riguarda l’intera società: la riabilitazione attraverso il lavoro è tra le forme più efficaci di prevenzione del crimine. Il beneficio è calcolabile come la riduzione dei costi sociali che si verifica per la diminuzione delle recidive: un detenuto inserito nel mondo del lavoro a fine pena è meno portato a commettere nuovamente reati; la popolazione carceraria impegnata in progetti lavorativi ha la possibilità di sostenere la famiglia e di vivere l’esperienza punitiva senza preoccupazioni economiche; una volta scontata la pena, ha meno probabilità di tornare a delinquere per necessità.
La citata legge Smuraglia per le imprese profit e le cooperative sociali, insieme alla legge 8 novembre 1991 n. 381, contenente la disciplina delle cooperative sociali, prevede varie misure con le quali è favorita l’attività lavorativa dei detenuti e sono applicati sgravi fiscali e contributivi ai soggetti pubblici o privati (imprese o cooperative sociali) che assumono detenuti in esecuzione di pena. La Commissione regionale per il lavoro penitenziario, prevista dall’articolo 25 bis O.P., svolge un ruolo di coordinamento e di supervisione e si occupa di dare uniformità agli interventi in un circuito unitario. Potendosi avvalere delle agevolazioni previste dalla legge Smuraglia, l’amministrazione penitenziaria ha istituito una specifica agenzia che, interagendo con le numerose agenzie e attività progettuali presenti nel territorio, costituisce una struttura di supporto ed operatività per la Commissione. L’Agenzia regionale per la promozione del lavoro penitenziario ottimizza, con la collaborazione delle direzioni degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna, le modalità di inserimento nel mondo del lavoro; riceve i curricula di tutti i detenuti occupabili trasmessi dalle direzioni, raccoglie le offerte di lavoro ed ha la facoltà di proporre, in base a queste ultime, anche il trasferimento in ambito regionale dei detenuti.    

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