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l’ingiusta sanzione dell’antitrust

Maurizio De Tilla presidente dell’associazione nazionale avvocati italiani

L'Antitrust ha inflitto al Consiglio Nazionale Forense una sanzione di circa un milione di euro per una pretesa violazione della normativa che disciplina la concorrenza. L’Autorità Garante ha commesso un grave errore in quanto non ha considerato che il 98 per cento gli avvocati italiani sono impegnati nell’attività di difesa davanti all’autorità giudiziaria. Come si può pensare che, nello svolgimento di tale attività che è legata a precisi doveri deontologici, si possa individuare un regime concorrenziale di tipo economico? La stessa Autorità Garante ha avvertito la fondatezza di tale obiezione osservando che i documenti di natura deontologica che formano oggetto del procedimento riguardano la condotta dei professionisti, senza alcuna distinzione tra le diverse tipologie di prestazioni professionali offerte dagli avvocati. Ha, quindi, applicato una sanzione iperbolica pur sapendo che le prestazioni degli avvocati in materia stragiudiziale riguardano all’incirca il 2 per cento del totale.
Alla base della statuizione dell’Antitrust c’è un triplice equivoco. Il primo risiede sull’errato convincimento che l’avvocato possa essere qualificato come un’impresa e che la sua attività sia un mero prodotto di mercato, alla stregua di tutti gli altri prodotti commerciali. Il che è proprio da escludere per ragioni costituzionali ed istituzionali, che collocano questa figura professionale in un ambito specifico di tutela dei diritti e di promozione di valori etici e sociali nell’ambito di principi di solidarietà.
L’Antitrust confonde l’Etica con l’Economia, la Tutela dei Diritti con le attività di impresa. L’inaccettabile visione dell’Antitrust è puramente meccanicistica e si basa su concetti che portano ad uno scadimento materiale e morale dei contenuti della difesa e dell’assistenza che traggono fondamento dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. L’Antitrust ignora, o fa finta di ignorare, gli assetti costituzionali che pongono tutele e garanzie per la tutela dei diritti dei cittadini e per lo svolgimento di un giusto processo.
Il secondo equivoco riguarda la pretesa equiparazione degli Ordini e del CNF alle Associazioni di imprese quando si sa che questa configurazione non si può riferire ad enti pubblici non economici, quali sono le Istituzioni forensi che hanno come esclusiva e, comunque, preponderante funzione la cura degli Albi, la formazione, la tutela del decoro e della dignità dell’avvocato. Che centra tutto ciò con le regole della concorrenza?
Il terzo equivoco concerne la pretesa priva di fondatezza che l’avvocato per la difesa nei processi venga scelto in base a regole di concorrenza e di pubblicità, con particolare riferimento al costo della prestazione. Tutti sanno che i criteri di scelta sono di diversa portata e si riferiscono essenzialmente alle capacità dell’avvocato, alla sua specializzazione ed esperienza, alla stima e all’avviamento che fa esclusivo riferimento a requisiti e qualità soggettive morali e professionali.
L’errore principale del Consiglio Nazionale Forense sarebbe quello di aver diffuso la conoscenza di specifici dettati deontologici che dovevano, quindi, rimanere segreti o riservati. Laddove, invece, è importante ed essenziale non solo fissare i contenuti dei comportamenti deontologici degli avvocati, ma anche farli conoscere a tutti iscritti agli Albi e ai clienti. Secondo l’Antitrust, le regole deontologiche non potrebbero riguardare la remunerazione dell’attività svolta e la soglia necessariamente adeguata che possa garantire la qualità della prestazione di difesa e di assistenza con garanzie di dignità e di giusto compenso ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
E che quest’ultima norma si applichi agli avvocati che difendono ed assistono i cittadini non può contestarsi in quanto l’identità dell’avvocato si connette con quella di prestatore di opera intellettuale e non già di esercente attività imprenditoriale. La stessa Unione Europea, nelle proprie Istituzioni - Parlamento e Corte di Giustizia -, ha più volte sancito che le regole della concorrenza non si applicano all’attività difensiva dell’avvocato e che, in ogni caso, le peculiarità nazionali prevalgono su qualsiasi istanza comunitaria di liberalizzazione.
Che dire poi dell’altro tassello del ragionamento, anch’esso errato, dell’Antitrust secondo il quale l’avvocato potrebbe affidarsi liberamente a strumenti e spirali di pubblicità a mezzo siti web? Tutti sanno che la scelta dell’avvocato non è legata a forme spesso improprie di pubblicità, ma a molteplici ben diversi criteri che implicano la scelta di un difensore sulla base di opzioni che si riferiscono ad informazioni ben meditate ed efficaci, e non già a comunicazioni sui siti web o sugli autobus.
Con siffatta più seria impostazione il Consiglio Nazionale Forense, attraverso il codice deontologico, ha scelto di contrastare la costituzione di studi e comunque annunci on line che comportano conoscenze superficiali ed approssimative a mezzo siti web che si pongono spesso scorrettamente e in forte contrasto con le regole deontologiche che riguardano l’attività di assistenza e di difesa. L’Antitrust, invece che accreditare le istanze della «parte buona» del Paese che tende ad accreditare una maggiore tenuta etica dei professionisti, finisce per condividere le proteste dissolutorie della piattaforma «Amica Card».
Tutto ciò sta a confermare il declino, nei diversi livelli, della cultura e della tenuta etica irreversibile di una logica mercatista che l’Antitrust ha fatto propria e che non ha niente a che vedere con la funzione dell’avvocato. Secondo l’Antitrust, che si avvicina così ancora di più ai Poteri forti, non va bene un’Avvocatura che sia quanto più integra e preparata possibile, ma ciò che vale, in un’economia di mercato, sono solo le indicazioni, tra l’altro, di una «Carta amica». Complimenti ai componenti dell’Autorità Garante che intendono annullare l’identità dell’avvocato nel processo. Si impone necessariamente l’intervento della Corte dei Diritti dell’Uomo.    

Tags: Aprile 2015 Maurizio de Tilla AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mercato

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