UNAR, UN PRESIDIO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
L’effettività del principio di parità di trattamento è tra i principali obiettivi del processo di integrazione europea, rappresentando la condizione necessaria per l’attuazione del principio di eguaglianza tra le persone senza distinzione di genere, di nascita, di origine, di appartenenza religiosa o politica, di età o di orientamento sessuale. Sia che si tratti di appartenenze derivanti da caratteristiche congenite o dalla libera scelta dei soggetti, il trattamento sfavorevole, per il solo motivo di essere ciò che si è, costituisce una discriminazione che va combattuta in rispetto del generale principio di eguaglianza, principio cardine della nostra Carta costituzionale e di tutti gli ordinamenti moderni. Nel corso di quest’ultimi anni, la legislazione europea (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Trattato dell’Unione europea come modificato e integrato dal Trattato di Lisbona) ha ampliato ed approfondito l’area di protezione delle discriminazioni predisponendo un sistema organico di norme volte a riconoscere e tutelare il diritto alla parità di trattamento quale diretta espressione dei diritti fondamentali connessi alla persona, senza distinzione di razza, etnia, convinzioni personali e religiose, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere. In tale contesto normativo, al fine di garantire l’effettività del principio di parità di trattamento tra le persone, il Consiglio dell’Unione Europea, con la Direttiva 2000/43/CE, ha previsto per ogni Stato membro l’istituzione di un organismo per l’attuazione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, in grado di fornire un’assistenza indipendente alle vittime della discriminazione, di pubblicare relazioni indipendenti e di formulare raccomandazioni su questioni connesse alle discriminazioni (cd. Equality Bodies). Con l’emanazione del decreto legislativo 9 luglio 2003, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2000/43/CE istituendo l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, brevemente denominato UNAR ovvero Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L’Ufficio è stato costituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la funzione precipua di costituire un presidio di garanzia e di controllo della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela per le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (art. 7 del d.lgs. 2003/215). Attualmente l’UNAR, in attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti con Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali delegato per le Pari Opportunità, ha ampliato il suo raggio di azione promuovendo la parità di trattamento e garantendo la tutela contro ogni forma di discriminazione anche originate da fattori diversi dalla razza e l’etnia, quali le convinzioni personali e religiose, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale e l’identità di genere. All’effettività dell’azione amministrativa dell’UNAR giova anche l’ampiezza dell’ambito di applicazione individuato dalla Direttiva 2000/43/CE e di cui al decreto di attuazione n. 215/2003, in base al quale il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato, a campi della vita sociale quali l’occupazione, la protezione sociale, compresi la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accesso ai beni ed ai servizi a disposizione del pubblico, tra cui gli alloggi. In conformità a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, il decreto legislativo di recepimento e il correlato DPCM dell’11 dicembre 2003 fissano espressamente mandati e compiti assegnati all’UNAR, che possono essere suddivisi in quattro macro aree di attività: 1) attività di prevenzione di qualsiasi comportamento o atto che realizzi un effetto discriminatorio, attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori di settore nonché attraverso intense attività di comunicazione, di educazione nelle scuole e di informazione sui luoghi di lavoro; 2) attività di promozione di progetti e azioni positive finalizzati alla prevenzione ed all’eliminazione di situazioni di svantaggio, studi specifici (anche statistici), ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze e di studio con le associazioni e gli enti operanti nel settore, con le altre istituzioni di settore e con altri Paesi della UE; 3) attività di rimozione degli effetti pregiudizievoli delle situazioni comportanti una discriminazione. Tale funzione - svolta nel rispetto delle competenze e prerogative proprie dell’Autorità Giudiziaria - consiste essenzialmente nel fornire un’assistenza legale gratuita alle vittime delle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi o, ancora, nel condurre inchieste sulla situazione di fatto o di diritto che origina la discriminazione; 4) attività di monitoraggio e verifica sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela. A tal fine l’UNAR, attraverso un sistematico controllo statistico e qualitativo dei casi di discriminazione, elabora annualmente una relazione al Parlamento ed una seconda relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta. In particolare, nell’ambito della ricerca statistica, l’UNAR è anche parte di una specifica convenzione con l’ISTAT per la realizzazione della prima ricerca nazionale sulle discriminazioni per etnia, orientamento sessuale e genere, di quella sull’immigrazione e per la definizione di un piano di fattibilità per l’istituzione di un centro di ricerca permanente dell’UNAR sulle discriminazioni razziali (CERIDER) che consenta la rilevazione periodica dei fenomeni di xenofobia e razzismo sul territorio nazionale e la sua misurazione nei rispettivi territori regionali attraverso un set di indicatori di riferimento. L’Ufficio, inoltre, al fine di garantire al meglio la funzione preventiva e, d’altro verso, scongiurare il danno conseguente alla discriminazione, realizza quotidianamente un’incisiva attività conciliativa informale prospettando soluzioni transattive tra la vittima e l’autore della discriminazione evitando il ricorso alla tutela giurisdizionale. La gran parte delle attività di prevenzione e rimozione poste in essere dall’UNAR è realizzata attraverso il proprio servizio di Contact Center raggiungibile - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 20:00 - tramite servizio telefonico al numero verde gratuito 800.90.10.10 e tramite un punto di accesso on line (www.unar.it), al quale le potenziali vittime o testimoni di fenomeni discriminatori possono liberamente accedere, anche nella propria lingua e senza limitazioni di orario, mediante la compilazione di un format che attiva immediatamente la segnalazione al Contact Center. Il punto di accesso on line, oltre a favorire l’accessibilità al servizio, funge da piattaforma multimediale per il funzionamento della virtual community che rappresenta la memoria in progress di tutte le attività poste in essere da UNAR. La risposta del territorio nazionale al servizio offerto dal Contact Center è dimostrata dai dati che lo riguardano: nel primo trimestre 2012 il Contact center UNAR ha ricevuto 359 segnalazioni con un totale di 274 eventi pertinenti. Nello stesso trimestre si è rilevata una crescita molto forte delle segnalazioni per le discriminazioni diverse dalla razza e l’etnia fino al 43 per cento del totale. Nel secondo trimestre 2012 le segnalazioni sono aumentate sensibilmente, pervenendosi a 480 segnalazioni di cui 396 per eventi pertinenti. Nel secondo trimestre 2012 sono parimenti cresciute le segnalazioni per le altre discriminazioni, arrivando al 55,4 per cento del totale. In tutti i casi di segnalazioni, gli operatori all’uopo preposti - specificamente formati e dotati di lunga esperienza - raccolgono segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti o atti costituenti discriminazioni e offrono un’assistenza immediata tramite informazioni, sostegno psicologico e, laddove necessario, indicando gli strumenti di tutela offerti dal nostro ordinamento nonché il percorso da seguire nell’eventualità la vittima scelga di esperire l’azione giudiziaria per l’accertamento e la repressione del comportamento lesivo. L’organizzazione attuale del servizio consente una partecipazione condivisa e sistematizzata dell’osservazione del fenomeno anche tramite accordi operativi tra UNAR e altre istituzioni nazionali (allo stato attuale, l’Ufficio nazionale della Consigliera di Parità e, per suo tramite, la rete delle Consigliere di Parità regionali e provinciali, nonché l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori e il Servizio Polizia Postale e Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno). Inoltre, l’UNAR svolge un’efficace azione di supporto legale per le associazioni e gli enti iscritti nel Registro UNAR. Infatti, l’esigenza di rafforzare la tutela dei soggetti discriminati ha determinato l’istituzione del Registro delle associazioni e degli enti specializzati nel settore (art. 6 d.lgs. cit.) nonché l’elenco di 492 enti, associazioni ed organismi legittimati ad agire in giudizio in nome e per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso in forza del decreto interministeriale del 9 aprile 2010 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro per le Pari Opportunità. Ad oggi, l’UNAR è la risposta italiana all’effettività della tutela antidiscriminatoria, tutela che ogni società civile, che possa dirsi effettivamente libera e democratica, è tenuta a garantire. n
Tags: Dicembre 2012