Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

  • Home
  • Articoli
  • Articoli
  • Ecco come funziona il rimborso agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche «fallite»

Ecco come funziona il rimborso agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche «fallite»

Fabio Picciolini, centro studi associazione  italiana istituti di pagamento e moneta elettronica

La legge 119/2016 di conversione del decreto banche (n. 59/2016) ha modificato parzialmente le norme per i rimborsi agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche «fallite»: Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara.
La storia delle quattro banche è nota e purtroppo molto semplice: una mala gestione da parte del management delle banche che le autorità hanno, quanto meno, scoperto in ritardo, insieme con una serie di scelte economiche che si sono rilevate sbagliate, carenze legislative, ha portato alla loro «risoluzione», con la creazione di quattro good bank e di una bad bank che deve gestire miliardi di crediti deteriorati.
Quello che va evidenziato in un contesto di tale gravità è il coinvolgimento nella crisi delle banche di tanti piccoli risparmiatori, molto spesso ignari del fatto che stessero acquistando dei titoli a rischio come sono le obbligazioni subordinate, a causa dell’applicazione, per la prima volta, in Italia e in Europa, del bail in ovvero della partecipazione, obbligata, di investitori e piccoli risparmiatori al risanamento delle banche. Scelta che ha portato alla perdita di centinaia di milioni di euro per istituzioni, imprese, famiglie risparmiatrici, economie locali.
Per salvaguardare almeno parzialmente i risparmiatori, che avevano un’esposizione di oltre trecento milioni, fu creato, nel novembre 2015, un fondo di solidarietà di cento milioni rispetto. La legge 119/16 con riferimento alle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, sulla spinta degli obbligazionisti e dell’opinione pubblica ha modificato in maniera sostanziale l’originario decreto emanato nel 2015.
La novità più importante ha riguardato il rimborso che è stato suddiviso in due sezioni. Una che prevede un automatismo con la restituzione dell’ottanta per cento dell’investimento, l’altra l’arbitrato presso l’Anac per chi non rientrasse nel primo caso o volesse comunque vedersi rimborsato l’intero ammontare investito.
Qualche, ulteriore piccolo vantaggio per gli obbligazionisti proviene dall’adozione del principio del reddito complessivo con cui s’intende la «somma di tutti i redditi che entrano nella dichiarazione Irpef, ante imposte». Nel decreto originario si prendeva in considerazione il «reddito lordo» che comprende anche i redditi che non rientrano nell’Irpef, (ad esempio, i redditi finanziari, il Tfr o gli arretrati sugli stipendi). Modificata, anche, l’annualità della dichiarazione dei redditi presa a riferimento, che è quella del 2014 e non più del 2015. Il costo complessivo dei rimborsi per gli obbligazionisti non ha un limite massimo prestabilito: ai risparmiatori cui è riconosciuto il diritto al rimborso automatico e a quelli che otterranno un arbitrato favorevole sarà riconosciuto tutto il dovuto.
Secondo le stime, rispetto ai 10.559 piccoli obbligazionisti coinvolti, per circa 329,2 milioni di euro rispetto ai 768 milioni di obbligazioni subordinate in circolazione, la quasi totalità dovrebbe avere il rimborso automatico, i restanti dovranno ricorrere all’arbitrato.
Per ottenere il rimborso automatico, il risparmiatore deve rispettare uno dei due requisiti (non più entrambi) previsti: patrimonio mobiliare inferiore a centomila euro oppure reddito personale lordo non superiore a trentacinquemila euro.  Il rimborso automatico fino all’ottanta per cento dell’investimento è possibile per i risparmiatori in obbligazioni subordinate che abbiano eseguito l’acquisto entro il 12 giugno 2014 e non le abbiano vendute fino alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, 22 novembre 2016.
Date importanti, tenuto conto che circa 228 milioni di obbligazioni sono state emesse prima del giugno 2014. L’ammontare rimborsato sarà calcolato al lordo delle spese e commissioni pagate all’atto dell’acquisto e nel caso che il risparmiatore abbia incassato degli interessi sulle obbligazioni la riduzione sarà pari alla differenza tra rendimento ottenuto al momento della sottoscrizione e quello di un Btp decennale emesso nello stesso periodo. Perciò l’ammontare effettivamente rimborsato sarà inferiore.
Il rimborso avverrà entro due mesi dalla richiesta. Il modulo per la domanda del rimborso forfetario, che deve contenere i dati identifica del risparmiatore e il riferimento all’investimento effettuato, è on line sul sito del Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi (www.fitd.it), dal 22 luglio 2016 e può essere presentata entro sei mesi.
Per quanto riguarda la richiesta d’indennizzo, attraverso l’arbitrato Anac non è stata modificata la normativa originaria. Potranno richiedere l’arbitrato i risparmiatori che abbiano acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014 o che non chiedano, pur avendone diritto, l’indennizzo automatico.
La domanda deve contenere, tra l’altro, il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto, l’attestazione degli ordini eseguiti e una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare. L’arbitrato, che prevede la possibilità di rimborso fino al cento per cento dell’investimento, è gestito da almeno otto collegi che valuteranno, per decidere la restituzione dell’investimento, l’attribuzione da parte dell’emittente di titoli di classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita a un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo non giustificata da criteri oggettivi.
Per avviare le procedure di arbitrato bisogna ancora attendere l’emanazione di un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministeri e un Decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e della giustizia concernente le procedure di accesso. Per gli obbligazionisti che non dovessero essere soddisfatti delle soluzioni (rimborso automatico o arbitrato), rimane aperta la possibilità di ricorrere alle azioni legali.
La legge 119/2016 non ha apportato altre modifiche rispetto al decreto 59/2016 originario, di cui si ricorda, con riferimento ai piccoli risparmiatori, quella maggiormente negativa del mancato rimborso per gli azionisti e l’impossibilità di essere rimborsato a chi ha acquistato i titoli delle banche risolte presso altri istituti. Per le good bank è, ora, arrivato il momento topico della vendita: sono state presentate offerte che complessivamente non superano i seicento milioni di euro, che se dovessero essere accettate provocherebbero, per le banche che sono intervenute per il salvataggio delle banche in liquidazione, una perdita di circa 1,3 miliardi. Circa la vendita dei titoli tossici delle vecchie banche ceduti alla bad bank, 8,5 miliardi di euro nominali, al momento non è possibile fare una previsione, anche se è immaginabile che siano cartolarizzati e venduti a un prezzo superiore a quello di acquisto, poiché la valutazione dovrebbe essere più alta di quella originaria.
Infine, sono state avviate azioni di responsabilità verso gli esponenti delle banche «fallite», per molte centinaia di euro. Esposti i fatti che hanno contrassegnato gli ultimi sette mesi di vita delle quattro banche, si può procedere a un’analisi più generale. L’analisi deve essere sia di carattere generale sia particolare con riferimento al sistema bancario.
A livello generale, si deve affermare che si è giunti alla risoluzione delle banche senza un’adeguata informazione ai risparmiatori che, peraltro, avendo acquistato i titoli prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, non potevano immaginare il rischio che stessero correndo. Situazione aggravata dal fatto che la procedura di risoluzione delle banche è avvenuta, sulla base di una precedente direttiva, prima che entrasse in vigore il bail in, ovvero il «salvataggio interno» che rende possibile, prima dell’intervento pubblico, il ricorso ad azioni sugli investitori, sui risparmiatori e sui depositanti con giacenza superiore a centomila euro.
Altro aspetto che deve essere reso evidente è la scelta, sbagliata degli anni passati, di non intervenire per aiutare o salvare le banche in difficoltà. È sufficiente ricordare che la Germania ha ricapitalizzato le proprie banche per oltre duecento miliardi, la Spagna ha creato una bad bank di sistema e altri Paesi hanno fatto scelte simili. In Italia l’aiuto è stato molto ridotto (prima con i Tremonti Bond, poi con i Monti bond), peraltro con un guadagno per lo Stato e quasi interamente restituito.
Ultimo, ma si potrebbe andare avanti ancora molto, è la mancanza di alcune regole: una in particolare. Nel 2011, sulla base di un’errata interpretazione della normativa europea, la Consob ha lasciato alle banche la scelta di far conoscere i  scenari probabilistici, che ovviamente non sono stati più pubblicizzati. Scenari che indicano le possibilità futura che un titolo produca una perdita o un guadagno. Sulla base di queste informazioni, considerato che già allora lo «stato di salute» di quelle banche non fosse dei migliori, con molta probabilità molti risparmiatori non avrebbero acquistato quei titoli.
Passando al sistema bancario è di tutta evidenza che la crisi delle quattro banche non è un fatto isolato. Si possono ricordare le due banche venete, ma la lista di quelle in difficoltà è lunga.
Fattore comune è la vendita di titoli senza informazione, in conflitto di interessi, non adeguate al profilo del cliente, spesso con «operazioni baciate» per cui a fronte di una richiesta di finanziamento da parte della clientela, si concedeva un finanziamento più alto, destinando la differenza all’acquisto dei titoli della banca, fino a giungere a casi di modifica non autorizzata dei profili di rischio dei risparmiatori, così da poter far loro acquistare quei titoli.
Scendendo al livello del sistema bancario, si può affermare che la crisi economica ha creato enormi difficoltà, ma non è la sola causa, perché bisogna sempre ricordare come e a chi venivano i finanziamenti. Tutto ciò ha portato all’enorme massa di crediti deteriorati che incidono pesantemente sui bilanci bancari (tutti), che frenano la concessione di credito, che obbliga, in più casi, a cessione di crediti deteriorati a prezzi molto bassi, spesso con la conseguenza di dover ricorrere a nuovi apporti di capitale per rispettare le regole europee.
A livello nazionale, per far fronte a una situazione tanto grave, sono state create nuove procedure e istituti, come la garanzia pubblica e il fondo Atlante per sostenere la vendita dei deteriorati, sono state emanate leggi per la riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, sono state emanate norme che, in attesa della riforma complessiva del diritto fallimentare, accelerano le procedure di recupero dei crediti.
I giudizi in proposito sono stati di orientamento opposto, probabilmente, con un margine di ragione in entrambi gli schieramenti. Il punto però è diverso: è necessario un intervento di sistema affinché si chiuda per sempre questa fase e le banche riprendano la loro missione di dare credito all’economia. Questo anche se dovesse portare contrapposizioni a livello europeo.
Qualsiasi altra soluzione sarebbe un palliativo, considerato che la ripresa economica è debole e non riesce a svilupparsi, che le regole europee saranno sempre più severe, che salvo poche, lodevoli eccezioni, il sistema bancario da solo non riesce a risollevarsi, che imprese e famiglie non riusciranno ancora per molto a sopportare l’attuale andamento economico e finanziario con potenziali rischi anche di carattere sociale.  

Tags: Settembre 2016 banca banche Fabio Picciolini

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa