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Un disegno di legge che da due anni fa spola tra Camera e Senato: ecco di cosa parla e come influirebbe

Dovrebbe essere sufficiente l’affermazione seguente: «Concorrenza significa maggiore qualità, minori prezzi», giusta ma del tutto parziale. Concorrenza significa molto di più. È crescita, sviluppo, innovazione, occupazione, superamento (o riduzione) delle diseguaglianze sociali, mercati non drogati, rispetto delle regole, nonché non lasciare spazio a consorterie, a posizioni monopoliste, al capitalismo clientelare

Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015, da due anni fa la spola tra Camera e Senato. Una legge, che dovrebbe essere annuale (la n. 99 del 2009), peraltro fortemente depauperata nei contenuti come «denunciato» da Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si sperava che, con la «fiducia» posta al Senato, si fosse finalmente giunti alla sua approvazione; invece alla Camera dei Deputati sono iniziate le «solite manovre» tese a rimettere in discussione vari argomenti, confermando come sia una legge, a parole, voluta da tutti, ma, in concreto, avversata in maniera netta.
Prima di sintetizzare i contenuti del disegno di legge come approvati dalla Camera dei Deputati, è necessario approfondire i danni provocati dall’impasse in un Paese come l’Italia, dove parlare di mercato e di concorrenza è spesso un esercizio solo teorico. Sarebbe sufficiente prendere come riferimento l’affermazione: «Concorrenza significa maggiore qualità, minori prezzi». Affermazione giusta ma del tutto parziale. Concorrenza significa molto di più. È crescita, sviluppo, innovazione, occupazione, superamento (o almeno riduzione) delle diseguaglianze sociali, mercati non drogati, rispetto delle regole, ed anche non lasciare spazio a consorterie, a posizioni monopoliste, al capitalismo clientelare.
Queste poche parole non hanno bisogno di spiegazioni: sono le motivazioni per cui è improcrastinabile una normativa aperta e aggiornata che sviluppi concorrenza e mercati, da quelli storici fino a quelli più innovativi e di recente espansione, proprio per questo, poco regolarizzati.
Nel merito del provvedimento, senza alcuna volontà di essere esaustivi, è utile affrontare unitariamente i vari comparti.
Le compagnie di assicurazione non potranno più sottrarsi all’obbligo di stipulare la RcAuto. Se l’automobilista dovesse rifiutare la proposta presentata, la compagnia sarà obbligata a predisporre un nuovo calcolo del premio e inviare un nuovo preventivo. Il mancato rispetto dell’obbligo provocherà l’irrogazione di sanzione. Gli intermediari dovranno comunicare i prezzi applicati al Ministero dello Sviluppo economico e all’Ivass utilizzando il preventivatore disponibile sul sito di quest’ultima.
Il premio della RCauto sarà scontato «significativamente» se l’automobilista accetterà di installare la black box che raccoglie le informazioni sullo svolgimento dei sinistri. Ulteriori riduzioni del premio saranno applicate per l’accettazione di clausole antifrode (ad esempio, l’ispezione del veicolo prima della firma della polizza), per l’installazione di dispositivi elettronici che non consentono l’accensione dell’auto nel caso in cui il guidatore con un tasso alcolemico superiore a quello indicato nel codice della strada.
Le spese di installazione degli apparati saranno a carico delle compagnie. Sempre con finalità antifrode saranno ridotti i tempi di comunicazione dei testimoni del sinistro. Con le stesse finalità, per la verifica della validità della copertura assicurativa potranno essere effettuati controlli incrociati sulle banche dati senza obbligo di contestazione immediata da parte delle forze di polizia. Nelle riparazioni, i danni saranno pagati ai cessionari del credito solo con presentazione della fattura da parte dell’officina di autoriparazione.
Per superare e decisioni disomogenee di vari tribunali, è prevista la costituzione della tabella unica nazionale per il risarcimento delle macro lesioni. Per tutte le polizze danni esclusa la possibilità di tacito rinnovo. Una scelta non condivisa dall’Ivass in quanto potrebbe dar luogo a forti difficoltà per gli assicurati in termini di rischio di scopertura e di aumento dei premi a fronte del peggioramento dello stato di rischio.
Per la polizza per la responsabilità civile professionale, è introdotta la possibilità di superare il termine prescrittivo di 10 anni, anche mediante rinegoziazione dei contratti in essere, per le richieste di risarcimento. Gli intermediari dovranno informare il potenziale cliente delle condizioni offerte da tutte le compagnie di cui siano mandatari; la mancata comunicazione potrà dar luogo alla nullità del contratto. Infine, il contratto non potrà essere stipulato a condizioni peggiori di quelle riportate sul preventivo.
Per i fondi pensione complementari, è introdotto il diritto per il lavoratore di ricevere l’anticipo della prestazione, anche in forma di rendita temporanea, in caso di inoccupazione per 24 mesi, con un anticipo fino a cinque anni, rispetto al diritto di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria.
Introdotta la possibilità di versamenti minimi del TFR, ancora da maturare, al fondo complementare. Sarà costituito un tavolo di lavoro per la riforma delle forme pensionistiche complementari. Semplificate le procedure per la mobilità della domanda della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, per il recesso e per il passaggio a un operatore diverso con la garanzia di recesso o di cambio gestione in via telematica. Le promozioni non potranno essere superiore a 24 mesi e i costi di uscita dovranno essere proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione.
Introdotta la possibilità di utilizzare il credito telefonico per acquistare biglietti del cinema, del teatro e di altri spettacoli con obbligo per i gestori di comunicare all’utente la disponibilità e il residuo del credito.
Per il telemarketing, uno degli argomenti più contestati dai consumatori, è necessario il consenso esplicito dell’abbonato per proseguire la chiamata; previsto, per l’operatore, l’obbligo di indicare il soggetto per cui effettua il contatto, lo scopo commerciale o la promozionale del contatto.
Introdotti maggiori obblighi per la delocalizzazione degli call center in Paesi extra-Ue, previsto l’aggiornamento del registro delle opposizioni e l’applicazione di nuovi limiti alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche al momento della risposta dell’operatore.
Superato, dal 10 settembre 2017 se sarà rispettato il termine attualmente previsto, il monopolio di Poste Italiane per la spedizione di atti giudiziari e la notifica delle sanzioni e per i servizi relativi alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Altro argomento «forte» del disegno di legge è il superamento del mercato tutelato dell’energia. Una decisione che potrà riguardare oltre 23 milioni di utenti, già procrastinata al 1° luglio del 2019. Attraverso un portale informatico predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi), potranno essere confrontate le offerte sia per l’energia sia per il gas, cosicché gli utenti possano effettuare scelte informate. Entro sei mesi dall’avvio sarà avviato un monitoraggio per verificare l’andamento del «libero mercato». Rinviando l’attuazione a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, per assistere gli utenti svantaggiati o in gravi condizioni di salute, sono modificate le regole per ottenere il bonus elettrico e quello del gas.
L’Aeegsi emanerà le norme in forza delle quali i fornitori di energia e gas dovranno rateizzare le fatture di rilevante importo, determinato da ritardi o interruzioni della fatturazione o dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo. In caso di responsabilità dell’utente, questi non potrà chiedere la rateizzazione.
Ulteriori provvedimenti riguardano la tutela dell’ambiente.
Novità anche per il settore finanziario. Per mutui immobiliari e per il credito ai consumatori, assistiti da polizza assicurativa, gli intermediari dovranno offrire due preventivi di differenti gruppi assicurativi che non dovranno essere riconducibili all’intermediario finanziatore. Per le assicurazioni collegate ai mutui, è previsto anche che il cliente abbia la possibilità di scegliere la polizza, mentre se sottoscriverà la proposta dal finanziatore avrà 60 giorni per dare corso al recesso, nel qual caso il contratto mutuo resterà valido.
Gli intermediari dovranno informare la clientela delle commissioni percepite e delle provvigioni riconosciute dalla compagnia assicurativa, sia in termini percentuali sia assoluti.
Infine, è stata definita la tipicità del contratto di leasing, sino ad ora considerato atipico e non espressamente previsto dal codice civile; applicando regole già previste per i mutui, il mancato pagamento di sei rate mensili (o durata equivalente) per il leasing residenziale abitativo e di quattro rate per gli altri contratti di leasing, sarà considerato un grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.
Previsto il contenimento dei costi, a livello di tariffa urbana, per le telefonate relative all’assistenza ai clienti nel settore bancario, assicurativo e delle carte di credito.
I prestatori di servizi di pagamento dovranno consentire la comparazione delle spese attraverso un sito internet.
Nei trasporti pubblici è previsto l’obbligo per le regioni di adottare il servizio di biglietteria telematica attraverso un sito web dedicato. La clientela utilizzatrice di ogni mezzo di trasporto (gomma, rotaia, marittimo) dovrà essere informata dai concessionari e dai gestori dei servizi di linea delle modalità di accesso alla carta dei servizi e delle possibilità di ottenere rimborsi e indennizzi. Per i servizi privati, gli Ncc (noleggio con conducente) potranno riguardare anche i velocipedi.
Anche in Italia è creata, finalmente, l’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, Gpl e metano della rete stradale e autostradale, introdotto l’obbligo di bonifica dei siti di impianti dismessi con accertata contaminazione del terreno, previste misure per lo sviluppo delle smart card e del sistema urbano integrato multifunzionale (scatole nere, piattaforme digitali, ecc.).
Uno specifico capitolo riguarda le professioni. L’avvocato avrà l’obbligo di presentare, all’assistito, senza attendere la sua domanda, un preventivo scritto e suddiviso per le varie voci di spesa. Nelle società costituite da avvocati, i soci di capitale potranno possedere massimo un terzo del capitale sociale e gli avvocati potranno aderire a più di un’associazione professionale. È stato aumentato il numero dei notai: uno ogni 5 mila abitanti, e sono stati definiti alcuni adempimenti finanziari e di controllo dell’attività svolta.
Anche prevista la possibilità di creare società per lo svolgimento dell’attività odontoiatrica purché il direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri.
Le farmacie potranno strutturarsi in società di capitali purché con unico oggetto sociale. La compagine sociale potrà essere composta esclusivamente da persone fisiche iscritte all’albo dei farmacisti, che abbiano conseguito una titolarità o l’idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale; è prevista la possibilità di possederne la proprietà anche alle società di capitali, con il limite del 20 per cento per Regione. Le farmacie localizzate in comuni fino a 6.600 abitanti potranno chiedere il trasferimento in altro comune della stessa regione. Eliminato il tetto massimo di titolarità di quattro farmacie e la previsione che siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale. Le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, preavvisando l’autorità sanitaria competente potranno restare aperte oltre gli orari e i turni stabiliti.
I farmaci di fascia H (medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero) e per quelli di fascia C con obbligo di ricetta saranno vendibili solo in farmacia e sono state previste nuove norme sulle modalità di fornitura. I foglietti informativi («bugiardini») dovranno essere consegnati dal farmacista, ove modificati nel caso di vendita di scorte di medicinali.
Infine, ulteriore intervento riguarda gli alberghi che potranno prevedere sul proprio sito condizioni migliori di quelle concordate con i portali web.
Nella speranza che questa legge sia rapidamente approvata, è certo che i ritardi, le cancellazioni, le diatribe fanno ritenere strutturalmente impossibile rispettare l’obbligo di emanarne una ogni anno. Alcuni studiosi hanno avanzato una proposta che convince in quanto utile per evitare i ritardi: non prevedere più un’unica legge condivisa da decine di soggetti, ma, sulla base delle indicazioni e con il supporto dell’Antitrust, ogni Ministero, Autorità o altri regolatori dovrebbe presentare la legge sulla concorrenza per i comparti di propria competenza.
Si potrebbero ottenere almeno due risultati: «marciare» speditamente almeno in alcuni settori e, di converso, avere conoscenza di quelli che non agiscono o almeno agiscono in ritardo con conseguenze negative generalizzate; quindi portare avanti, in maniera più semplice e veloce, quelle liberalizzazioni eliminate, inopinatamente, dal disegno di legge sulla concorrenza in approvazione.
Nell’ultima relazione dell’Autorità, si richiamano la liberalizzazione del commercio e dei servizi, i limiti previsti per lo sviluppo della «sharing economy», il riordino dei catasti, delle reti Tlc, l’eliminazione dell’esclusiva in capo agli avvocati dell’attività extra-giudiziale, l’abrogazione degli obblighi asimmetrici per i nuovi entranti nella gestione dei carburanti, la maggiore apertura per la vendita di quotidiani e periodici e le tante altre soluzioni che potrebbero contribuire fattivamente a rilanciare l’economia e lo sviluppo del nostro Paese, che ancora, nel «Goods Market Efficiency Index» stilato dal World Economic Forum, si trova in un lontanissimo sessantasettesimo posto.  

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