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POLIZZE E FINANZIAMENTI: RICHIAMO IVASS SUI RIMBORSI NON GODUTI

A fronte dei reclami inviati dagli assicurati, l’IVASS il 18 dicembre (prot. 0278148/18) ha inviato una lettera al mercato sulle “modalità di calcolo del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento” con riguardo alle polizze abbinate a finanziamenti (payment protection insurance - PPI). Le problematiche riscontrate riguardano la scarsa chiarezza delle modalità di calcolo, anche penalizzanti, per l’assicurato.

La normativa in vigore (regolamento 41/2108 art. 39) prevede che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la compagnia deve restituire all’assicurato la quota del premio pagato e non goduto, calcolata per il premio puro in funzione degli anni (o frazione di anno) mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti, in proporzione agli anni (o frazione) mancanti alla scadenza della copertura.

Non tutte le imprese assicurative rispettano fino in fondo il regolamento.

Per le assicurazioni vita, inoltre, è previsto che il premio puro da restituire sia determinato in base agli anni, o frazione, alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo mentre la quota dei caricamenti da rimborsare sia calcolata in proporzione agli anni o frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto assicurativo.

L’IVASS nell’ambito della propria attività ha rilevato che le formule in concreto utilizzate sono molto diverse tra le varie compagnie e non sempre rispettano il regolamento, non considerando, tra l’altro, l’effettivo debito residuo per la parte riguardante il premio puro da restituire, prendendo invece come riferimento solo la durata residua del contratto e un cosiddetto fattore di correzione, calcolato in funzione della durata, che approssima l’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario.

L’IVASS ha chiarito che le formule approssimate non rispettano il regolamento e le previsioni contrattuali, per cui si genera una penalizzazione per il contraente; di conseguenza ha richiamato le compagnie alla correttezza delle formule utilizzate, anche per le polizze già accese.

  • Le compagnie entro 60 giorni dovranno provvedere, se necessario, ad aggiornare l’informativa precontrattuale e le condizioni di polizza dei prodotti in commercio inserendo una formula che per la parte di premio puro delle garanzie vita da rimborsare tenga conto, oltre che della durata residua, dell’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, producendo inoltre un chiaro esempio illustrativo.
  • I medesimi criteri dovranno essere applicati anche alle assicurazioni danni quando le prestazioni prevedono il rimborso del debito residuo 
alla data dell’evento assicurato.
  • A fronte della posizione assunta dall’IVASS eventuali richieste di rimborso anticipato avanzate dagli assicurati dovranno essere gestite secondo i principi ribaditi dall’istituto di vigilanza. In ogni caso potrà essere applicato il criterio proporzionale (c.d. pro rata temporis) se più favorevole all’assicurato.

Tags: assicurazioni polizze consumatori finanziamenti Fabio Picciolini compagnie assicurative Gennaio 2019 Ivass

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