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LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LA CONDANNA DELL’IMAM DI PERUGIA

Con la sentenza n. 38.220 del 24 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Assise di Perugia il 25 giugno 2010 a sei anni di carcere nei confronti dell’imam Mostapha El Korchi, accusato di aver svolto attività di addestramento al terrorismo di matrice islamica nella sua moschea di Ponte Felcino a Perugia. Confermate anche le condanne a tre anni e sei mesi nei confronti di Mohamed El Jari e Driss Safika, considerati «allievi» dell’imam, che hanno partecipato ai corsi di addestramento. I due sono stati espulsi dall’Italia lo scorso gennaio, dopo aver già scontato la pena inflitta in primo grado dalla Corte d’Assise di Perugia nel 2009.
Con il ricorso per Cassazione gli imputati avevano contestato, tra l’altro, la sussistenza del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale, previsto dall’articolo 270 quinquies del codice penale, introdotto con la legge n. 155 del 2005 ed applicato per la prima volta a questo caso. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha rilevato, innanzitutto, che la previsione della nuova fattispecie criminosa ha certamente consentito di colmare lacune normative rilevate già in sede internazionale e, in adesione alle direttive del legislatore internazionale, di ampliare la tutela contro il fenomeno terroristico, criminalizzando condotte di training che si concretizzano nella dazione e ricezione di nozioni in materia di preparazione ed uso di esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, di tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza, di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo internazionale.
In particolare, ha sottolineato che con l’introduzione della nuova norma il legislatore ha inteso «anticipare» la soglia di punibilità, sottoponendo a sanzione penale le condotte di addestramento e supporto a fini terroristici, in linea con le risoluzioni numero 1373 del 2001 e numero 13 del giugno 2002 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con la risoluzione numero 16 del maggio 2005 del Consiglio d’Europa siglata a Varsavia, al fine di reprimere il fenomeno della circolazione e acquisizione di nozioni e dati connessi a metodi di lotta comunque basati sulla violenza.
Di qui l’irrilevanza dello specifico atteggiarsi del rapporto di addestramento, che ben può concretizzarsi al di fuori di una struttura organizzata e senza estrinsecarsi in attività concrete o di verifica e sperimentazione di quanto appreso. Nella sentenza si specifica che il reato in questione presenta natura sussidiaria rispetto a quello previsto dall’articolo 270 bis del codice penale. La nuova norma, nella previsione della condotta illecita, individua i soggetti agenti nelle figure dell’addestratore, informatore e addestrato.
L’addestratore è colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni al fine di «formare» i destinatari, rendendoli idonei ad una funzione determinata o a un comportamento specifico. L’informatore è colui che raccoglie e comunica dati utili nell’ambito di un’attività, agendo quale veicolo di trasmissione e diffusione degli stessi dati. L’addestrato è colui che si rende pienamente disponibile alla ricezione delle suddette nozioni ed istruzioni. Resta così esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero informato, ossia di colui che rimane solo occasionale percettore di informazioni al di fuori di ogni rapporto, sia pur informale, di apprendimento.
Nel merito, è rimasto accertato che l’imam della moschea si era dedicato ad una sistematica attività di acquisizione di dati in materia di tecniche di combattimento e di guerriglia, di costruzione artigianale di esplosivi e veleni, di preparazione di attentati, di funzionamento e comando di aerei, di propaganda terroristica, di comunicazione nascosta di messaggi, di accesso criptato ai siti internet; accompagnata da una altrettanto sistematica attività di divulgazione e spiegazione ad altri - in particolare ai due coimputati - dei dati acquisiti, con particolare riguardo alle modalità e allo sviluppo dell’azione terroristica e alle modalità di rivendicazione degli attentati attraverso l’accesso criptato ai siti internet.
In particolare, è risultato che El Korchi si collegava spesso a siti «vicini» alla lotta jihadista, con un sistema particolare e sofisticato, il Tor, non praticabile dalla generalità degli utenti e tale da permettere di consultare internet in forma anonima attraverso la criptazione dei dati. Dalle intercettazioni ambientali è, inoltre, emerso in modo evidente l’interesse di El Korchi per la lotta jihadista e per l’apprendimento di nozioni circa la natura e le funzioni delle leve di comando degli aerei.
Quanto agli imputati Mohamed El Jari e Driss Safika, la Corte di merito ha posto in evidenza: la loro continua partecipazione all’attività didattica espletata da El Korchi quale sopra precisata; l’esplicitato interesse di costoro all’apprendimento; la presenza e permanenza continua di tali imputati presso la moschea, mentre, da parte di El Korchi, venivano acquisiti i dati e le nozioni alle quali si è fatto riferimento; la condivisione delle finalità perseguite con l’accesso ai siti internet visionati su impulso di El Korchi. In particolare, a carico di Mohamed El Jari è emerso che egli aveva manifestato il suo esplicito intendimento a divenire un mujaheddin, dimostrando così il suo interessamento per la causa islamica.Con la sentenza n. 38.220 del 24 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Assise di Perugia il 25 giugno 2010 a sei anni di carcere nei confronti dell’imam Mostapha El Korchi, accusato di aver svolto attività di addestramento al terrorismo di matrice islamica nella sua moschea di Ponte Felcino a Perugia. Confermate anche le condanne a tre anni e sei mesi nei confronti di Mohamed El Jari e Driss Safika, considerati «allievi» dell’imam, che hanno partecipato ai corsi di addestramento. I due sono stati espulsi dall’Italia lo scorso gennaio, dopo aver già scontato la pena inflitta in primo grado dalla Corte d’Assise di Perugia nel 2009.
Con il ricorso per Cassazione gli imputati avevano contestato, tra l’altro, la sussistenza del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale, previsto dall’articolo 270 quinquies del codice penale, introdotto con la legge n. 155 del 2005 ed applicato per la prima volta a questo caso. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha rilevato, innanzitutto, che la previsione della nuova fattispecie criminosa ha certamente consentito di colmare lacune normative rilevate già in sede internazionale e, in adesione alle direttive del legislatore internazionale, di ampliare la tutela contro il fenomeno terroristico, criminalizzando condotte di training che si concretizzano nella dazione e ricezione di nozioni in materia di preparazione ed uso di esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, di tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza, di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo internazionale.
In particolare, ha sottolineato che con l’introduzione della nuova norma il legislatore ha inteso «anticipare» la soglia di punibilità, sottoponendo a sanzione penale le condotte di addestramento e supporto a fini terroristici, in linea con le risoluzioni numero 1373 del 2001 e numero 13 del giugno 2002 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con la risoluzione numero 16 del maggio 2005 del Consiglio d’Europa siglata a Varsavia, al fine di reprimere il fenomeno della circolazione e acquisizione di nozioni e dati connessi a metodi di lotta comunque basati sulla violenza.
Di qui l’irrilevanza dello specifico atteggiarsi del rapporto di addestramento, che ben può concretizzarsi al di fuori di una struttura organizzata e senza estrinsecarsi in attività concrete o di verifica e sperimentazione di quanto appreso. Nella sentenza si specifica che il reato in questione presenta natura sussidiaria rispetto a quello previsto dall’articolo 270 bis del codice penale. La nuova norma, nella previsione della condotta illecita, individua i soggetti agenti nelle figure dell’addestratore, informatore e addestrato.
L’addestratore è colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni al fine di «formare» i destinatari, rendendoli idonei ad una funzione determinata o a un comportamento specifico. L’informatore è colui che raccoglie e comunica dati utili nell’ambito di un’attività, agendo quale veicolo di trasmissione e diffusione degli stessi dati. L’addestrato è colui che si rende pienamente disponibile alla ricezione delle suddette nozioni ed istruzioni. Resta così esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero informato, ossia di colui che rimane solo occasionale percettore di informazioni al di fuori di ogni rapporto, sia pur informale, di apprendimento.
Nel merito, è rimasto accertato che l’imam della moschea si era dedicato ad una sistematica attività di acquisizione di dati in materia di tecniche di combattimento e di guerriglia, di costruzione artigianale di esplosivi e veleni, di preparazione di attentati, di funzionamento e comando di aerei, di propaganda terroristica, di comunicazione nascosta di messaggi, di accesso criptato ai siti internet; accompagnata da una altrettanto sistematica attività di divulgazione e spiegazione ad altri - in particolare ai due coimputati - dei dati acquisiti, con particolare riguardo alle modalità e allo sviluppo dell’azione terroristica e alle modalità di rivendicazione degli attentati attraverso l’accesso criptato ai siti internet.
In particolare, è risultato che El Korchi si collegava spesso a siti «vicini» alla lotta jihadista, con un sistema particolare e sofisticato, il Tor, non praticabile dalla generalità degli utenti e tale da permettere di consultare internet in forma anonima attraverso la criptazione dei dati. Dalle intercettazioni ambientali è, inoltre, emerso in modo evidente l’interesse di El Korchi per la lotta jihadista e per l’apprendimento di nozioni circa la natura e le funzioni delle leve di comando degli aerei.
Quanto agli imputati Mohamed El Jari e Driss Safika, la Corte di merito ha posto in evidenza: la loro continua partecipazione all’attività didattica espletata da El Korchi quale sopra precisata; l’esplicitato interesse di costoro all’apprendimento; la presenza e permanenza continua di tali imputati presso la moschea, mentre, da parte di El Korchi, venivano acquisiti i dati e le nozioni alle quali si è fatto riferimento; la condivisione delle finalità perseguite con l’accesso ai siti internet visionati su impulso di El Korchi. In particolare, a carico di Mohamed El Jari è emerso che egli aveva manifestato il suo esplicito intendimento a divenire un mujaheddin, dimostrando così il suo interessamento per la causa islamica.

Tags: codice penale diritto penale Corte di cassazione terrorismo Antonio Marini Islam dicembre 2011

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