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TOTALIZZAZIONE. TAR FAVOREVOLE ALLE CASSE PROFESSIONALI

La recentissima sentenza n. 9461 del 2004 del Tar del Lazio, al quale l’Adepp, che rappresenta gli enti previdenziali privati, e le casse professionali si erano rivolte, ha segnato una prima, importante vittoria per queste ultime sulla «totalizzazione» dei periodi assicurativi, ossia sul cumulo gratuito dei periodi di iscrizione maturati nei vari ordinamenti previdenziali. La controversia verteva sulla legittimità di una clausola del regolamento, emanato con il decreto del ministro del Lavoro n. 57 del 7 febbraio 2003, in attuazione dell’art. 71 della legge n. 388 del 2000. Il Tar del Lazio ha annullato, in particolare, il secondo comma dell’art. 8 di tale decreto, nella parte in cui esso attribuiva, all’ente che eroga il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione, la responsabilità di pagare le rate di pensione anche nel caso di mancata rimessa delle quote di loro spettanza da parte degli altri enti tenuti alla liquidazione.
Il Tar del Lazio ha fatto così giustizia annullando una previsione abnorme, che non trovava alcun riscontro nello stesso art. 71 e che, in sostanza, finiva per gravare come un onere sostitutivo latente sulle casse private, con possibili riflessi insostenibili per i loro bilanci. Ma i passaggi più importanti della sentenza vanno ricercati nella motivazione, nella quale si prospetta un’interpretazione ampia dell’autonomia normativa consentita dal quinto comma dell’art. 6 del regolamento impugnato, anche con riferimento agli aspetti ben più rilevanti evidenziati dall’Adepp, quali i tempi di maturazione del diritto al trattamento previdenziale e le stesse regole di calcolo.
Il giudice amministrativo ha infatti affermato che «il ricorso all’autonomia delle casse, consentito dal regolamento, può ovviare alla genericità di quest’ultimo riguardo ai momenti di calcolo, ai tempi di maturazione del diritto al trattamento previdenziale e di applicazione delle regole, nonché all’aumentata onerosità per gli enti erogatori nel regime della totalizzazione». Le casse, quindi, potranno usare la loro autonomia non solo per trovare risorse aggiuntive per far fronte alla totalizzazione, ma anche per modulare le regole in funzione degli equilibri finanziari.
Ogni singola cassa potrà, pertanto, avviare lo studio dei correttivi necessari per assicurare gli equilibri della gestione, come ad esempio quello di modulare diversamente le regole di calcolo delle prestazioni mediante l’introduzione di logiche di tipo contributivo che meglio si addicono a una corretta gestione del nuovo istituto. Su questi temi l’AdEPP avvierà i dovuti approfondimenti nel proprio interno, anche se è auspicabile che l’intera materia possa essere rivista, in via generale, dal Governo con l’emanazione dei decreti delegati previsti dalla recente riforma previdenziale varata dal Parlamento, in conformità con gli accordi già raggiunti con le casse professionali.
Naturalmente l’AdEPP si riserva di valutare di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio per riproporre i numerosi rilievi di incostituzionalità che, ad avviso delle casse, inficiano e rendono inapplicabile l’intero regolamento. Tali rilievi potranno essere eventualmente riproposti in tutta la loro gravità per rappresentare le incongruenze e le disparità che un distorto modello di «totalizzazione» può introdurre nel complesso panorama previdenziale.
La soluzione del problema della totalizzazione non può prescindere, infatti, da un’approfondita analisi di tale panorama, che presenta un’assoluta disomogeneità nei vari regimi previdenziali o, addirittura, nell’ambito di diverse gestioni dello stesso regime, soprattutto con riferimento al sistema di calcolo delle prestazioni. Partendo da questa fondamentale premessa metodologica, ben si comprende come, sotto vari punti di vista, si presta a critiche di costituzionalità la soluzione normativa introdotta con il citato art. 71 e con il suo regolamento di attuazione, che per la misura dei trattamenti pensionistici dovuti a seguito di totalizzazione prende a riferimento, in modo acritico e generalizzato, le norme vigenti per le rispettive gestioni previdenziali.
Nelle more contiamo sul fatto che il Governo, in un quadro di più generale armonizzazione, possa intervenire in tempi brevi con l’emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega previdenziale nei termini già concordati con le casse, per disinnescare una «bomba a orologeria» che rischia di scatenare laceranti contrasti sociali e di gettare nel caos e nell’incertezza normativa migliaia di cittadini interessati alla definitiva soluzione del problema della totalizzazione.
Come pure appare urgente e prioritaria l’emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale - legge n. 80 del 17 aprile 2003 -in tema di detassazione degli enti previdenziali privati. Quest’ultimo provvedimento, molto atteso dalle casse, è indispensabile per porre rimedio alle gravi forme di doppia tassazione cui tali gestioni previdenziali sono soggette sulla base dell’attuale quadro legislativo. Va rilevato, infatti, che l’attuale situazione normativa crea un’ingiustificata duplicazione di imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare di reddito, prima presso la cassa professionale e poi, al momento dell’erogazione della pensione, a carico dei pensionati. È chiaro che il programma politico dell’AdEPP, e in particolare della Cassa Forense, non potrà che puntare, nei prossimi mesi, al perseguimento di questi due fondamentali obiettivi.

Tags: Maurizio de Tilla previdenza avvocatura anno 2004

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