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CORRUZIONE. FINORA LE RIFORME NON NE HANNO FACILITATO L’ACCERTAMENTO

di COSIMO MARIA FERRI, segretario generale di Magistratura Indipendente

L’introduzione della nuova fattispecie tesa a reprimere il cosiddetto traffico di influenze consentirà di colpire la mediazione illecita di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, prometta a sé o ad altri, sfruttando le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, denaro o altro vantaggio patrimoniale col prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.
La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Stesso aumento se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Viene, inoltre, riformulata la disciplina della corruzione per esercizio della funzione. Sarà, quindi, punita con la reclusione da 1 a 5 anni la condotta del pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni e poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (corruzione per l’esercizio della funzione). Se questi interventi sembrano andare nella giusta direzione, desta perplessità la tendenza alla parcellizzazione e all’eccessiva specificazione di fattispecie criminose.
Tuttavia, nonostante alcuni rilievi, è senza dubbio positiva l’attenzione del Guardasigilli per un tema così importante che si inserisce in un nuovo clima di rapporti tra magistratura e politica e tende finalmente ad adeguare le norme italiane a quelle comunitarie.
L’elevato tasso di corruzione è tra le cause dello stato di tensione della finanza pubblica e del ritardo in termini di efficienza, progresso e competitività dello Stato. Un intervento in materia di repressione dei fenomeni corruttivi e degli intrecci criminali tra politica ed economia è reso ancora più urgente dalla crisi economica che l’Italia attraversa e che potrà trovare un antidoto nel recupero di parte di quelle risorse oggi occultate e distolte. Le premesse sono positive, ma molto altro deve essere fatto.
Nel nostro ordinamento mancano, ed è una grave lacuna come ha sottolineato Piercamillo Davigo, norme che incentivino il pentimento e la rottura del patto di omertà tra corrotto e corruttore con la previsione di un’attenuante speciale o addirittura di una causa di non punibilità. Le riforme di questi anni non sempre sono andate verso una semplificazione dell’accertamento di fenomeni corruttivi e più in generale dei cosiddetti white collar crimes, spesso preludio e indicazione di malversazioni di denaro pubblico. Si pensi alla riforma del falso in bilancio del 2001 con la quale si sono abbassate le pene e si è resa più veloce la prescrizione introducendo soglie di non punibilità altissime soprattutto per le società non quotate, e rendendo tale reato perseguibile solo a querela della persona offesa.
La falsità dei bilanci nella maggioranza dei casi è rivelatrice di fondi occulti spesso impiegati per la commissione di ulteriori reati quale il pagamento di tangenti, il cui accertamento è stato reso così più difficile dall’intervento del legislatore. Inoltre è necessario intervenire in tema di prescrizione, adeguando la normativa interna a quella comunitaria e prevedendo la decorrenza dei termini solo fino all’inizio dell’esercizio dell’azione penale o fino alla sentenza di primo grado, razionalizzando e uniformando i termini.
Se tutto questo sarà fatto, si realizzerà un investimento vantaggioso sul piano economico, recuperando miliardi di euro, restituendo dignità e garantendo giustizia a imprenditori e cittadini onesti che sono le prime vittime di un sistema malato che altera il gioco della concorrenza e del mercato. Attendiamo fiduciosi il dibattito parlamentare augurandoci che la politica prenda coscienza della gravità del momento storico e superi barriere e steccati ideologici per giungere a un prodotto legislativo efficace e realmente utile.

Tags: corruzione codice penale diritto penale lotta alla corruzione Cosimo Maria Ferri magistratura Luglio - Agosto 2012

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