Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

PROTEZIONI MANOMESSE: NON COLPEVOLI I LAVORATORI

Con la recente sentenza n. 4.718 del 2008 in tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha anche affermato che non sussiste concorso di colpa a carico del lavoratore che abbia subito l’infortunio per aver manomesso gli apparati di protezione, ove il datore di lavoro non fornisca la prova di avergli impartito idonee istruzioni e di averlo diffidato da tale comportamento.
Secondo la Corte, la circostanza secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone al carrello, creando la situazione di pericolo, non ha alcuna rilevanza in mancanza della prova che il lavoratore sia stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti, e circa i pericoli che essa poteva presentare; oppure che sia stato espressamente diffidato dall’eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato quella situazione di pericolo.
Ne consegue che la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell’evento dannoso ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo in seguito agli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle cautele e della vigilanza prescritte per l’impiego delle macchine. È infatti interpretazione costante che la responsabilità civile dell’imprenditore per la mancata adozione di misure di sicurezza generiche e specifiche - che siano idonee, in relazione alla concreta pericolosità dell’attività lavorativa, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore -, è esclusa solamente nel caso di dolo di quest’ultimo e nel caso di rischio elettivo, generato cioè da una manovra non avente alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa.
Pertanto la colpa del lavoratore dovuta a imprudenza, imperizia e negligenza non elimina quella del datore di lavoro; il quale è obbligato ad assicurargli la sicurezza sul posto di lavoro tenendo anche conto delle sue eventuali imprudenze; l’osservanza delle prescrizioni predisposte dalle norme antinfortunistiche non è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, che è esonerato da responsabilità unicamente in caso di assoluta impossibilità di adottare tali prescrizioni, nel senso che tale impossibilità deve riguardare non solo la macchina o l’attrezzatura in concreto impiegata dal lavoratore, ma la produzione stessa di un’attrezzatura conforme alle prescrizioni di legge.
D’altra parte la responsabilità civile del datore di lavoro è correttamente esclusa nell’ipotesi in cui venga accertata la volontaria disattivazione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza, a meno che tale disattivazione configuri una violazione anche da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di assicurare al dipendente la sicurezza; è ugualmente esclusa nel caso in cui è imprevedibile l’elusione cosciente delle norme di sicurezza da parte di un lavoratore esperto, per il quale non si richieda una sorveglianza costante e assidua. In questo contesto va ricordato, in particolare, il disposto dell’articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica numero 547 del 27 aprile 1955, secondo il quale il lavoratore, oltre alle norme del decreto stesso, deve osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; segnalare immediatamente, al titolare dell’azienda e ai dirigenti preposti, le deficienze dei dispostivi dei mezzi di sicurezza e protezione nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza. Deve inoltre adoperarsi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; non deve rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di protezione senza aver ottenuto l’autorizzazione; né compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Nel bilanciamento delle responsabilità occorre dunque tener conto anche degli obblighi imposti al lavoratore dalla normativa antinfortunistica che, proprio a tale scopo, prevede apposite precauzioni da osservare da entrambe le parti. D’altronde, sia pure ai diversi fini della responsabilità extra contrattuale, l’articolo 2.050 del Codice civile pone la regola generale in base alla quale chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella sentenza la Corte di Cassazione ha avuto anche modo di ribadire che la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente la richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico anche quando essa non contiene alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua omnicomprensibilità, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno.
Si tratta di un principio ormai pacifico, riferendosi la domanda risarcitoria a ogni tipo di danno subito e non essendo, per converso, ammissibile che taluno agisca in giudizio per risarcimento del danno esponendo determinate voci e poi, definito il giudizio con il giudicato, agisca di nuovo per il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto.

 

di Antonio Marini

Tags: lavoro datori di lavoro lavoratori sicurezza Antonio Marini Giugno 2008

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa