Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

nuovi strumenti ora ci sono, ma occorre farli funzionare

di MARCELLO CLARICH ordinario di diritto amministrativo alla luiss-guido carli di roma

Negli ultimi anni la giustizia amministrativa ha vissuto molte innovazioni conseguenti soprattutto all'emanazione nel 2010 del codice del processo amministrativo e dei decreti correttivi approvati nel biennio successivo. Si avvia ora una fase di consolidamento favorita anche dalla recente nomina del nuovo presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, che resterà in carica per un periodo particolarmente lungo.
Ma quali sono i principali problemi all'ordine del giorno? Il primo è quello di rendere pienamente funzionali i nuovi strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice amministrativo, che sono volti ad accrescere l'effettività della tutela, anche sotto il profilo dei tempi delle decisioni. Le nuove azioni ammesse nel processo amministrativo rendono  ormai completa tale tutela. Ciò sia nel caso in cui siano impugnati provvedimenti lesivi, sia nel caso di inerzia o di ritardi della pubblica amministrazione.
Inoltre i nuovi strumenti istruttori (inclusa la consulenza tecnica) consentono al giudice un accesso pieno al fatto e lo mettono in condizione di operare un controllo molto intenso sulle scelte discrezionali delle amministrazioni, nelle cui pieghe si nascondono illogicità, incoerenze e spesso anche favoritismi. Per garantire l'effettività della tutela, il codice opera un rinvio permanente ai principi del diritto europeo e questo potrebbe consentire al giudice amministrativo italiano di rendere ancor più rigoroso il controllo sugli atti delle amministrazioni, così come fa, per esempio, la Corte di giustizia dell'Unione Europea nei confronti delle decisioni della commissione Ue in materia antitrust.
Una sottolineatura importante, operata dal presidente Giovannini nella relazione di insediamento, è che, per quanto penetrante, il controllo del giudice deve restare un controllo di legittimità, senza sconfinamenti nel merito delle scelte dell'amministrazione. Peraltro, il giudice deve abbandonare il vecchio orientamento a dare rilievo eccessivo ai vizi meramente formali. I giudizi amministrativi, specie nel campo degli appalti pubblici, sono una vera e propria caccia all'errore che talora, anche in presenza di procedure sostanzialmente corrette, rischia di vanificare o differire la realizzazione di opere pubbliche a lungo attese.
Accanto ai problemi processuali, la giustizia amministrativa pone anche problemi ordinamentali. Vi è per esempio il tema degli incarichi esterni dei magistrati che è stata oggetto di discussioni e di norme recenti, come la legge anticorruzione n. 190/2012 che ha introdotto divieti e limitazioni per il «fuori ruolo». Certamente in passato i criteri per autorizzare questo tipo di incarichi non sono stati molto rigorosi.
Ciò ha contribuito a sbiadire l'immagine pubblica dei magistrati amministrativi considerati come appartenenti a una «casta» privilegiata. In realtà, spesso essi fanno opera di supplenza nei confronti di ministeri, enti e amministrazioni pubbliche prive di professionalità adeguate. In Italia, manca ancora, purtroppo, il corrispondente dell'Ena, vero e proprio vivaio in Francia di amministratori pubblici di alto livello. Anche gli equilibri tra magistrati dei Tar e del Consiglio di Stato è delicato e numerosi problemi di stato giuridico e di carriera attendono risposte.
Quanto al rendimento della giustizia amministrativa, che, rispetto a quella ordinaria, è ancora un'isola fortunata, negli ultimi anni si è registrato un calo del contenzioso e dell'arretrato. Quest'ultimo è sceso in circa un decennio  da quasi un milione di giudizi agli attuali 370.000. I nuovi ricorsi proposti nel 2012 ai Tar sono stati 51.366, rispetto agli oltre 55.000 dei quattro anni precedenti. Ciò è dovuto anche al fatto che la proposizione del ricorso è divenuta in molti casi molto onerosa, a causa degli aumenti recenti del cosiddetto «contributo unificato».
In definitiva, la giustizia amministrativa non gode di cattiva salute, ma ci sono ancora molti spazi di miglioramento, soprattutto ora che il Codice del processo amministrativo ha posto in mano ai giudici strumenti potenzialmente molto efficaci.

Tags: Maggio 2013 Unione Europea Marcello Clarich giustizia amministrativa

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa