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secondo gli addetti ai lavori il principale imputato è il processo disegnato dal codice di rito

Con piacere raccolgo l’invito di alcuni lettori di Specchio Economico ad approfondire lo «sguardo dal ponte» sui mali della giustizia civile italiana, che ho compiuto nel numero di maggio scorso. Attendo a questa ulteriore analisi, certamente non esaustiva, principalmente per assolvere ad un preciso debito nei confronti della mia professione che negli ultimi anni ha dovuto registrare sul fronte giudiziario le amarezze correlate alla progressiva perdita di efficacia e di utilità del sistema giudiziario civilistico. Per gli addetti ai lavori il principale imputato è proprio il tipo di processo adottato dall’attuale impianto disegnato dal Codice di rito. Infatti la soluzione prescelta risente di un’impostazione teorica che appare del tutto avulsa dalle necessità dei fruitori e delle «vittime» degli inadempimenti.
La pur condivisibile preoccupazione di tutela dei diritti delle parti - e questo è senz’altro un bene - viene esasperata dalla «completezza» della difesa e finisce per determinare dilatazioni nei tempi del processo tali da presentare oggi profili patologici e costituire veri e propri ostacoli rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, ovvero la sollecita decisione da parte del giudice sui diritti in conflitto, che riguardano beni correnti della vita e che finiscono per essere sacrificati dagli «snodi» temporali dell’iter processuale.
Cominciamo dall’inizio, dai «termini a comparire». Anche i non addetti ai lavori sanno che, dal giorno della notifica dell’atto di citazione o comunque del primo atto che introduce il giudizio, al giorno della udienza di prima comparizione - quella in cui le parti si presentano davanti al giudice, «a mezzo» dei loro difensori - trascorrono molti mesi. Ciò da un lato risponde all’esigenza di far sì che il convenuto possa avere il tempo di mettere a fuoco e predisporre tutte le proprie difese, i documenti, le prove che può avere a disposizione per difendere i propri diritti e per contrastare le richieste e le domande dell’altra parte; dall’altro, risponde alla necessità dei Tribunali di trovare spazio per queste udienze nei ruoli del Giudice istruttore, in genere molto pletorici.
Oggi, il termine minimo fissato dal Codice di procedura in 90 giorni dalla notifica del primo atto, e i due mesi in media a disposizione dei Tribunali o delle Corti d’Appello per fissare l’udienza di comparizione, devono essere ridimensionati se non sacrificati alla necessità di accelerare il processo. La pubblicazione del «Doing Business», qualificato centro americano di raccolta di dati sull’efficienza del sistema giudiziario di ogni Paese, purtroppo ci colloca al 160esimo posto su 186 Paesi; questo centro di elaborazione dati è preso in seria considerazione dalla Banca Mondiale. Altre giurisdizioni riescono a contenere questi tempi nell’ambito di 10-15 giorni, e non per questo vengono considerate meno garantiste.
La fase iniziale del giudizio può essere abbreviata. È impensabile che una causa nasca improvvisamente «come un fungo sotto un platano». In realtà ogni giudizio include il tentativo di aprire un negoziato. È normale che le due parti siano perfettamente a conoscenza del contenzioso che le divide, e che va montando per sfociare nelle aule di giustizia. Che senso ha concedere 4 mesi di tempo al convenuto per mettere a fuoco la strategia difensiva, per prendere cognizione delle domande della controparte e approntare la propria difesa? Nella realtà si verificano incontri tra le parti, scambi di lettere tra avvocati, spesso l’inizio di negoziati, talvolta un tentativo di mediazione o conciliazione.
La cosiddetta «vocatio in ius», con gli attuali termini a comparire che rappresentano il primo ostacolo all’utile fluire del tempo, potrebbe essere facilmente accelerata prevedendo un termine molto più breve, salvo proroghe da parte del giudice per motivate ragioni. Un altro più grave ostacolo è rappresentato dal modello di contraddittorio che ha ispirato il legislatore, basato non sulla discussione in udienza, ma sullo scambio di memorie scritte, regolato dall’articolo 183 del Codice di procedura civile.
Dopo l’udienza di prima comparizione che spesso è priva di utilità, su richiesta della parte, specie di chi ha torto e interesse a «perdere tempo», il giudice assegna i cosiddetti «termini a difesa» che prevedono un primo scambio di memorie tra le parti da depositarsi nei 30 giorni successivi, un secondo scambio di repliche, dopo altri 30 giorni, quando sono trascorsi già 7-8 mesi dalla notifica della citazione, e quindi uno scambio di memorie finali dopo ulteriori 20 giorni, che concludono la fase delle richieste istruttorie. Ebbene successivamente allo scambio delle terze memorie viene celebrata un’ulteriore udienza affinché il giudice, dopo la discussione dei difensori, ammetta od escluda parte o tutti i mezzi di prova richiesti dalle parti.
Normalmente il giudice «riserva» la propria decisione, che non viene quasi mai assunta in udienza. A questo punto è trascorso un anno e qualche mese e forse si giunge alla conclusione della fase istruttoria. È evidente che questo «incipit» non possa che condurre a tempi di decisione non brevi. Infatti la gestione dell’istruttoria, l’audizione dei testimoni e, in molti casi, lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, comportano ulteriori differimenti, considerato che le udienze per ogni singolo giudizio, dato il carico dei ruoli del giudice, non sono, nei grandi Tribunali, più di due all’anno.
Quando si giunge alla fase di conclusione del giudizio, ovvero all’udienza di precisazione delle conclusioni, si apre un’ulteriore fase di attesa. Nei 60 giorni successivi andrà depositata da ciascuno dei difensori delle parti in causa, un ulteriore scritto, la «comparsa conclusionale», e nei successivi 20 giorni le «memorie di replica». Dopo si dovrà attendere che il giudice depositi la sentenza e i tempi del decidere possono durare a lungo, anche un anno.
È evidente che questo andamento del giudizio ordinario debba essere ridisegnato: come? Abolendo, per esempio, gli scritti ex articolo 183 del Codice di procedura civile, la cui successione e quantità di pagine lasciano seri dubbi sulla possibilità del giudice di esaminarli e non solo «funditus». Quest’attività può essere efficacemente sostituita, se il giudice ha già studiato la causa, da un’udienza di discussione sui mezzi istruttori, che potrebbe anche coincidere con la prima udienza di comparizione delle parti, il più delle volte priva di contenuto e superflua. Questa udienza potrebbe essere utilizzata per lo scambio definitivo di documenti e prove, una sorta di «disclosure» all’americana, e per aprire la strada a una conciliazione, mediata proprio dal giudice e sulla base degli atti di causa: della citazione, della comparsa di costituzione del convenuto e delle prove già allegate.
Un’ulteriore accelerazione potrebbe essere legata alla possibilità, nel caso in cui il giudice ravveda l’esistenza di evidenti elementi di chiarezza probatoria, rilevanti ai fini della decisione, di eliminare non solo gli scritti ex articolo 183 del Codice di procedura penale, ma anche quelli conclusionali e le repliche, e fissare una udienza di discussione cui potrebbe far seguito una sentenza snella ed essenziale, addirittura comunicata e depositata in udienza. In questo caso una causa semplice - e non tutte sono complesse - potrebbe concludersi in 4 o 6 mesi. In realtà la maggior parte delle cause sono estremamente semplici, ma dovrebbero essere studiate dal giudice precedentemente all’udienza di comparizione delle parti. Questa è una delle ragioni per cui il «procedimento sommario di cognizione» disciplinato dell’articolo 702 bis del Codice di procedura civile non «decolla».
Ma è tempo di riforme ben più profonde. Infatti è il ruolo del giudice che va ripensato: al centro del processo, ma in un nuova prospettiva. Sulla vecchia icona del giudice pesano le tradizionali caratteristiche di terzietà, asetticità, imparzialità che costituiscono elementi di spessore e di garanzia per la Giustizia; guai ad avere giudici partigiani o schierati. Ma ciò non deve significare che il giudice non sia in grado né possa svolgere d’ufficio un’attività di mediazione tra le parti anche se una di esse, normalmente chi sa di avere torto, non ne faccia richiesta. Attualmente il giudice è esposto a censure se compie anticipazioni sulla propria decisione in merito all’esito del giudizio. Il suo orientamento invece può convincere le parti a trovare una soluzione negoziale. In attesa della diffusione di soluzioni alternative alle liti giudiziarie (ADR, acronimo di alternative dispute solution) sarebbe opportuno, anzi necessario, che come avviene in altri ordinamenti, il giudice aiuti le parti a cercare e trovare le soluzioni più agevoli e veloci, per il superamento del contenzioso. Il suo parere può essere prezioso proprio per la sua terzietà e imparzialità.
Il processo affonda le proprie radici in tempi e riti assai antichi, il Codice di procedura civile ha più di 70 anni. Gli innesti, le modifiche succedutesi agli ultimi decenni non hanno però scalfito il ruolo tradizionale del giudice. L’esperienza fatta, i «benchmark» da raggiungere sotto il profilo dell’efficienza giudiziaria, la conoscenza degli istituti e delle prassi virtuose anche estere, consigliano di attuare in fretta cambiamenti profondi. La realtà e il bisogno di risultati utili premono anche sull’attuale percezione della funzione e sul «servizio» nobilissimo e prezioso che il buon giudice oggi deve fornire alla collettività e al Paese.
In questa prospettiva pensare a un nuovo processo, più snello, meno costoso, meno defatigatorio, specie per chi ha ragione, non è peregrino. Infine non posso non concludere questa mia rapsodica riflessione sul processo civile ordinario, senza un cenno alle 26 procedure, o riti diversi, che costituiscono il composito panorama che caratterizza e inquadra la tutela dei diversi diritti. Penso al processo del lavoro, della famiglia, alle differenti procedure del diritto fallimentare, del diritto commerciale, o del diritto dell’impresa, delle locazioni e degli sfratti che è sempre più difficile eseguire, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, e potrei continuare.
Al riguardo segnalo l’esigenza di ridurre quantomeno il contenzioso basato sull’errore nella scelta della procedura, e di operare una necessaria «reductio ad unitatem» a salvaguardia degli obiettivi di carattere più sostanziale per realizzare un processo più essenziale, unitario ed efficiente che guardi alla realizzazione dei diritti e non a se stesso.
Giungo ad un’ultima considerazione: «In cauda venenum», ammonivano i romani. Vediamo di quali veleni si tratta. Ai tempi lunghi della giustizia ordinaria si somma pesantemente la durata del processo esecutivo. Dopo 5-6 anni, se si considera anche il grado d’appello, la parte vittoriosa, per ottenere il pagamento di quanto dovutogli dal soccombente, deve affrontare la fase esecutiva, con la sua durata e i suoi notevoli costi. Troppi professionisti sono stati inseriti - dalla normativa più recente introdotta per accelerare - quali coadiutori del giudice nelle procedure esecutive specie, in quelle immobiliari, e tutti vengono pagati con le risorse delle procedure; quindi, con esborsi a carico dei creditori e purtroppo senza vantaggi sotto il profilo temporale. Si pensi al custode, al notaio, all’esperto che dovrà redigere il piano di riparto tra i creditori del ricavato dalla vendita dei beni e per primo, al consulente tecnico d’ufficio - CTU - che dovrà periziare il bene e stabilirne il prezzo a base d’asta.
Specie in tempi di gran deprezzamento degli immobili rispetto a qualche anno fa, le stime fatte dai CTU dovrebbero essere quanto mai prudenti e attuali, poiché una base d’asta troppo elevata e fuori mercato causa gravi rallentamenti della procedura, imponendo al giudice di ribassare più volte il prezzo di vendita; e tra una vendita e l’altra trascorrono molti mesi, se non anni. Oggi è sempre più vero che solo il mercato stabilisce il prezzo di vendita, per cui con la «borsa immobiliare» che tiene conto delle vendite più recenti potrebbero essere del tutto eliminati, o comunque ridotti notevolmente i costi delle procedure, specie delle consulenze tecniche d’ufficio.
Si noti che la parcella del CTU è calcolata dal Giudice sostanzialmente sul valore dell’immobile che viene stabilito dallo stesso consulente: più è alto il valore, più alto sarà il suo compenso. Basterebbe stabilire che tale compenso verrà determinato solo sulla base del prezzo reale di aggiudicazione. Più aste vi saranno, più tempo passerà, e il CTU riceverà un compenso inferiore, inversamente proporzionale al tempo trascorso.
Questi interventi, non necessariamente legislativi, attuabili attraverso istruzioni virtuose dei Capi degli Uffici giudiziari, alcune molto semplici e dirette, consentirebbero di recuperare anche una maggiore credibilità internazionale.    

Tags: Giugno 2013 Lucio Ghia giustizia

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