Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

Viasat, scatola nera: il quadro normativo langue

e083ac4df288f0b9f03ec1adbe79e026.jpg

Il cosiddetto Decreto Liberalizzazioni del gennaio 2012 (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), poi convertito in legge nel successivo mese di marzo (L. 24 gennaio 2012, n. 27), ha previsto per l’assicurato che acconsente all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera, il diritto ad uno sconto «significativo» sul premio r.c.a. e la gratuità di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità del dispositivo. La grande portata innovatrice della norma è apparsa da subito evidente a buona parte degli operatori del settore. Viasat, in special modo, ne aveva apprezzato i principi generali convinta che potessero consentire un’accelerazione del processo di risanamento e liberalizzazione, permettendo nel contempo una maggiore protezione e sicurezza degli automobilisti.
Il trascorrere del tempo però, non accompagnato dalla tempestiva ed esaustiva emanazione di provvedimenti attuativi capaci di fornire risposte certe ai dubbi che mano a mano emergevano, sta vanificando le buone intenzioni del legislatore. I ritardi e l’incertezza hanno infatti prodotto una grave paralisi del settore, alimentando giudizi negativi e «raffreddando» l’entusiasmo e la fiducia iniziali. Ad oggi, a distanza di un anno e mezzo dalla conversione in legge del provvedimento governativo e nonostante fosse solo di novanta giorni il termine per la regolamentazione secondaria:    
- è stato emanato unicamente il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, atto ad individuare e definire la «scatola nera» (D.M. 25 gennaio 2013), che ha determinato correttamente gli elementi minimi indispensabili di tali dispositivi elettronici, salvo per la previsione di un sistema di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata di cui non si comprende lo scopo e non è precisata la tecnologia da impiegare;
- il Regolamento dell’Ivass, previsto per specificare le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati ed i criteri per garantire l’interoperabilità dei dispositivi, è stato solamente posto in pubblica consultazione (Documento di Consultazione n. 1/2013 del 19 marzo 2013) dalla quale sono emerse alcune lacune. Le modalità ed i criteri per garantire l’interoperabilità nella fase a regime (ossia in presenza degli auspicati standard unici di comunicazione delle «scatole nere») non sono stati enunciati ed è stato invece inserito, ai fini privacy, un diritto dell’assicurato ad interrompere in qualsiasi momento la registrazione dei dati, che richiede necessariamente una specificazione e limitazione per non vanificare lo scopo antifrode della legge;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per determinare lo standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, non è stato ancora emanato e si conosce esclusivamente una bozza dell’estate scorsa predisposta per la procedura di informazione comunitaria prevista dalla direttiva 98/34/CE in materia di norme e regole tecniche.
Principali punti aperti
1. Determinazione degli standard di comunicazione delle «scatole nere». La mancanza di un protocollo unico rappresenta l’ostacolo principale per realizzare una piena portabilità e per consentire l’effettiva applicazione di tale normativa. Tutti gli altri elementi di complessità (gestione delle SIM Card e del comodato d’uso) sono superabili attraverso soluzioni tecnologiche già disponibili sul mercato e da accordi bilaterali da provider.
2. Trattamento da riservare agli automobilisti che decidono di dotarsi autonomamente della scatola nera (per poter accedere, a proprie spese, a servizi aggiuntivi rispetto alle funzioni r.c.a.). È un modello da incoraggiare (maggior sconto sul premio di polizza) in quanto consente una più equa ripartizione di costi tra compagnie e assicurato, una più semplice portabilità e di garantire, unitamente alle funzioni antifrode, più protezione e assistenza alla guida per una maggior sicurezza stradale a vantaggio dell’intera collettività.
3. Disciplina del diritto dell’assicurato ad interrompere in qualsiasi momento la registrazione dei dati. La privacy va certamente tutelata, ma al fine di non limitare eccessivamente ed oltremisura il funzionamento delle scatole nere (per non comprometterne la loro utilità) è importante discriminare tra le funzioni potenzialmente in grado di violare la riservatezza dell’assicurato e le altre. Solo le prime (che si basano su una localizzazione puntuale del mezzo) devono poter essere sospese, mentre la restante parte, che mira a registrare solamente dati statistici ai fini tariffari o altre informazioni necessarie a ricostruire la dinamica in caso di eventuale incidente non devono poter essere gestiti discrezionalmente dall’utente.
Diviene quindi fondamentale accelerare e perfezionare il percorso regolamentare cercando di affrontare con maggior chiarezza e decisione i punti su indicati e, contestualmente, anche di recepire gli ulteriori venti di cambiamento che sono soffiati nell’ultimo anno. I tempi sembrano ormai maturi per ragionare di obbligatorietà della «scatola nera», almeno inizialmente per i mezzi pesanti, e per ampliare l’orizzonte d’interesse pubblico per tali strumenti rispetto alla sola funzione antifrode. Quest’ultimo passaggio è fondamentale se si vuole ricercare una piena sostenibilità economica dell’iniziativa grazie ad un coinvolgimento diretto di tutti i settori produttivi del Paese che possono trarre utilità dalla telematica.    

Tags: Luglio Agosto 2013

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa