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Svuotacarceri: al decreto di agosto seguiranno altri provvedimenti

di Cosimo Maria Ferri sottosegretario alla giustizia

Il decreto legge cosiddetto «svuotacarceri», n. 78 emanato dal Governo il 1 luglio 2013, entrato in vigore il 3 luglio successivo e convertito dal Parlamento nella legge n. 193 entrata in vigore il 20 agosto scorso, rappresenta la prima risposta concreta dell’Italia alla condanna subita dall’Italia in sede europea con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo sul caso Torreggiani e altri.
L’intervento sul sistema esecutivo penale operato con il provvedimento punta da un lato a realizzare un equilibrio possibile tra le istanze preventive e di tutela sociale e la finalità rieducativa della pena; dall’altro a conseguire l’obiettivo di garantire condizioni di vita più umane all’interno degli istituti penitenziari attraverso misure di natura strutturale.
Esempi di questa nuova strategia di soluzione dei problemi connessi all’esecuzione della pena sono costituiti dalla sinergica azione sui flussi in entrata nel circuito penitenziario; con la modifica del meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del Codice di procedura penale, cui si accompagnerà ora l’immediata applicazione della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata evitando le detenzioni inopportune; e sui flussi in uscita dagli istituti penitenziari, per effetto della rimozione della preclusione alla detenzione domiciliare infrabiennale (articolo 47 ter, comma 1 bis della legge n. 354 del 1975 per i condannati recidivi qualificati).
Tale ultima novità assume un particolare rilievo dal momento che riattiva un validissimo strumento deflativo a disposizione della Magistratura di sorveglianza, strumento che aveva contribuito in termini significativi al contenimento del sovraffollamento carcerario.
Tra le ulteriori novità introdotte meritano di essere segnalate l’elevazione del limite edittale di pena per l’applicazione della custodia cautelare in carcere (ma resta la custodia preventiva per il finanziamento illecito dei partiti e lo stalking); l’ulteriore rafforzamento delle esigenze di tutela della vittima del reato, con la previsione della prevalenza delle stesse nella decisione del giudice sulla fissazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
Ed ancora: l’introduzione di forme di lavoro volontario per i detenuti anche a titolo di riparazione del danno cagionato alle vittime dei reati; l’attribuzione della competenza cautelare del magistrato di sorveglianza per l’applicazione in via provvisoria di tutte le tipologie di detenzione domiciliare, qualora ricorra un grave pregiudizio a carico del detenuto per la protrazione della carcerazione; la riformulazione del meccanismo di sospensione dell’ordine di carcerazione, includendo il computo della liberazione anticipata sulla detenzione presofferta, ma escludendo la sospensione dell’esecuzione per alcuni reati di particolare gravità e allarme sociale (in particolare mafia, estorsione e rapina aggravata, omicidio, stalking, maltrattamenti in famiglia aggravati, furto in abitazione, incendio boschivo, scippo).
Sono stati infine rafforzati i poteri del Commissario straordinario per le infrastrutture penitenziarie. In definitiva, l’intervento sul sistema dell’esecuzione penale e penitenziaria operato con il decreto legge n. 78 del 2013 costituisce un primo e importante passo al quale altri dovranno necessariamente seguire nella giusta direzione.   

Tags: Ottobre 2013 Cosimo Maria Ferri magistratura carceri

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