Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

  • Home
  • Interviste
  • Cosimo Maria Ferri: come riformeremo i codici penale e di procedura penale

Cosimo Maria Ferri: come riformeremo i codici penale e di procedura penale

Il Governo punta molto sulla legge, in corso di approvazione, di riforma del Codice penale e di procedura penale, con la quale si vuole garantire al cittadino un sistema giudiziario rapido, certo ed efficace, in grado di tutelare la legalità, contrastare i fenomeni criminosi e rispondere alle esigenze di buon funzionamento del sistema processuale. Con questo provvedimento, afferma il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, «intendiamo introdurre un ampio spettro di modifiche finalizzate alla ragionevole durata del processo senza pregiudizio per le garanzie difensive, alcuni inasprimenti di pena per reati contro il patrimonio quali il furto in abitazione, il furto aggravato e la rapina ed attuare un contrasto ancora più deciso al reato di scambio elettorale politico-mafioso. Il dibattito in Commissione Giustizia al Senato sta proseguendo serrato in vista dell’unificazione del testo originario con il disegno di legge di modifica al Codice penale in materia di prescrizione del reato in modo da completare il quadro riformatore con una revisione organica della disciplina di quest’altro delicato settore. Si intende raggiungere un punto di equilibrio idoneo a conciliare l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato anche per i reati di difficile accertamento, come la corruzione, con il diritto dell’imputato a che il processo si concluda in tempi ragionevoli».
Domanda. Quali sono gli obiettivi del disegno di legge approvato dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato?
Risposta. Il disegno si muove su tre direttrici diverse: rendere più efficace il contrasto dei fenomeni di alcuni reati che generano un forte allarme sociale; migliorare l’efficienza del processo nel rispetto delle garanzie difensive; riorganizzare importanti settori del sistema penale, tra cui sottolineo l’ordinamento penitenziario del quale l’impianto normativo va adeguato alle esigenze educative dei detenuti, nell’ottica della risocializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona. Si tratta di obiettivi molto impegnativi che, ad oggi, costituiscono una vera e propria necessità: i cittadini chiedono sempre più sicurezza, efficienza, tutela dei propri diritti. 
D. Cosa ci dice a proposito della riforma delle intercettazioni, che sembra catalizzare il dibattito pubblico sul disegno di legge di riforma?
R. Le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per il fruttuoso svolgimento delle indagini che quotidianamente conducono ad importanti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata: per questo, il disegno di legge di riforma del processo penale prevede un principio di delega teso a semplificarne l’impiego nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Occorre, al tempo stesso, introdurre disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni intercettate nel rispetto del diritto riconosciuto a tutti i cittadini dall’articolo 15 della Costituzione. È pertanto necessario bilanciare le esigenze dell’amministrazione della giustizia con gli altri interessi coinvolti. Le direttive date dai procuratori della Repubblica di alcuni dei più importanti uffici requirenti costituiscono un’ottima base di partenza per trovare, in relazione alle varie fasi del procedimento, un serio punto di equilibrio tra le necessità investigative, la libertà di informazione sui fatti penalmente rilevanti e la tutela dei diritti dei soggetti estranei alla vicenda processuale.
D. Per quanto riguarda il rafforzamento delle misure di contrasto alle attività criminali quali reati sono oggetto di attenzione nel disegno di legge?
R. Il progetto di legge si concentra su alcuni reati particolarmente sentiti a livello sociale quali il furto in abitazione, il furto e la rapina semplice e aggravata; anche il voto di scambio è oggetto di intervento. Mi lasci dire una parola in più su quest’ultimo reato. È opportuno ricordare che già nel corso di questa legislatura la legge n. 62 del 2014 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso intervenendo sia sul versante della condotta incriminata (accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis cp) sia su quello della pena edittale, riducendola. Progressivamente ci si è resi conto della necessità di ampliare il perimetro applicativo della norma essendo emersa l’esigenza di intensificare la risposta sanzionatoria. Per tale ragione, con questo disegno di legge si prevede un innalzamento delle pene per un reato tanto insidioso, passando dalla conformazione attuale che prevede la reclusione da 4 a 10 anni, alla soglia ben più elevata da 6 a 12 anni.
D. Che tipo di intervento è stato previsto nel progetto di riforma per rafforzare il contrasto ai reati che destano maggiore allarme sociale?
R. Si è agito sull’aggravamento del trattamento sanzionatorio a scopo deterrente ed anche per fornire al giudice, nel suo libero convincimento, un elemento in più per rendere la pena maggiormente adeguata alla gravità del caso singolo. Sono state così elevate sensibilmente le pene minime per alcuni reati. Nello specifico, per il furto in abitazione il minimo edittale aumenta da 1 a 3 anni; per le ipotesi aggravate il minimo della pena aumenta da 1 a 2 anni. Parimenti, per la rapina semplice il minimo edittale è stato aumentato da 3 a 4 anni; per la rapina aggravata della pena minima si prevede l’aumento da 4 anni e sei mesi a 5 anni. 
D. Quali interventi sono stati predisposti per migliorare l’efficienza del processo penale?
R. Si è intervenuti in molti settori e in particolare si è previsto, nei reati procedibili a querela, la possibilità di riparazione del danno da parte dell’imputato cui segue l’estinzione del reato; si sono inoltre modificate le disposizioni che regolano il giudizio abbreviato, la proposizione del ricorso in Cassazione e i termini entro cui il pubblico ministero può decidere se avviare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.
D. In che modo si è intervenuti sull’attività del pubblico ministero in sede di avvio dell’azione penale?
R. Il disegno di legge prevede che il PM è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini. Se a seguito della scadenza dei tre mesi il pubblico ministero non ha esercitato l’azione, ovvero richiesto l’archiviazione, il procuratore generale presso la Corte di Appello dovrà disporre l’avocazione delle indagini. Non si tratta, però, di un criterio astratto poiché il suddetto termine può essere prorogato per non più di 3 mesi ed è di 12 mesi per i reati più gravi tra cui quelli di criminalità organizzata e di terrorismo. 
D. Il disegno di legge prevede novità anche per quanto concerne la tutela della persona offesa dal reato?
R. Sì, il disegno di legge ha previsto che, senza pregiudizio per il segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento. Appare evidente come l’intento principale sia stato quello di coniugare la tutela del segreto investigativo con la imprescindibile esigenza di una informazione piena, completa e tempestiva, per la persona offesa dal reato. Ciò si pone in sintonia con la particolare attenzione che si sta riservando all’adeguamento dell’ordinamento processuale italiano alla tutela delle vittime dei reati: a tale proposito, con il decreto legislativo n. 212 del 2015 è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
D. Il progetto di legge prevede la riparazione da parte dell’imputato del danno causato dal reato: come funzionerà questo strumento?
R. In primo luogo mi lasci ribadire che il meccanismo della riparazione opera solo per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, ovvero quelli che, nella maggior parte dei casi, destano minore allarme sociale. Il disegno di legge in esame prevede che il giudice possa dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, se l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento, provvedendo ad eliminare, dunque, tutte le conseguenze della condotta illecita. Si tratta di un passaggio importante nel quadro della giustizia riparativa, che al di là della repressione è volta a consentire il superamento della lacerazione sociale prodotta dal crimine. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in questo modo si prevengono comportamenti dilatori che possano entrare in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
D. Nel disegno di legge vi sono degli interventi sulle norme che regolano il giudizio abbreviato: in cosa consistono?
R. In esso gli interventi sul giudizio abbreviato sono stati diversi ed articolati, tutti legati da un unico filo conduttore: deflazionare il dibattimento e rendere più rapida la celebrazione del processo penale. In vista di tale obiettivo, ad esempio, è stato previsto uno sconto di pena più consistente - pari alla metà - se il giudizio abbreviato è richiesto in relazione ad un processo per contravvenzione mentre è rimasta ferma la misura dello sconto di pena già previsto per i delitti.
D. Quali interventi sono previsti sulle norme che disciplinano il ricorso in Corte di Cassazione?
R. Gli interventi sulle norme per il ricorso in Corte di Cassazione sono mirati a ridurre il numero dei ricorsi in alcune ipotesi in cui questo strumento non appare necessario. Mi lasci sottolineare che le disposizioni in parola, che pur hanno l’effetto di deflazionare il contenzioso e di recuperare tendenzialmente il ruolo nomofilattico della Suprema Corte, rispettano pienamente i diritti degli imputati e sono in maggior parte rivolti a favorire il rapido svolgimento del processo. In particolare, il disegno di legge prevede che se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento emessa in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Questa disposizione è il frutto del recepimento della proposta sui limiti al ricorso per Cassazione in caso di «doppia conforme», che fu formulata dalla Commissione per la riforma del processo penale presieduta dal presidente Canzio. Ulteriori interventi volti a rendere più rapido il processo penale riguardano l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene attribuita alla competenza della Corte di Appello e non più alla Corte di Cassazione, e l’introduzione del concordato sui motivi di appello.
D. In che cosa consiste il concordato sui motivi di appello?
R. Il disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello. Si tratta di una disposizione pensata per abbreviare i tempi processuali che consente alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, anche parziale, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice. Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, essa dovrà essere concordata tra il pubblico ministero e l’imputato e sottoposta al giudice. Si tratta di un meccanismo evidentemente teso alla semplificazione del rito ed ispirato ad una logica collaborativa.
D. Quali sono le novità del Ddl in relazione all’ordinamento penitenziario?
R. Il progetto in esame al Senato prevede che il Governo sia delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, una serie di decreti legislativi per la riforma della disciplina dell’ordinamento penitenziario. Il Governo dovrà approvare norme che riorganizzino complessivamente la materia con particolare riferimento alle procedure dinanzi al giudice di sorveglianza e all’accesso alle misure alternative al carcere, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, fatti salvi i casi di condanne per reati di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. La delega pone particolare attenzione anche alla riorganizzazione dei trattamenti rieducativi volti al reinserimento sociale dei condannati con un riferimento specifico ai minori detenuti. Sarà data attuazione, in sede di decretazione delegata, alla nuova concezione della pena come delineata dagli Stati Generali dell’Esecuzione penale che si sono appena conclusi alla presenza del Presidente della Repubblica. Si è trattato di percorso di studio e riflessione condiviso da accademici, esperti, magistrati e rappresentanti della società civile, articolato in 18 tavoli tematici dai quali è emersa una nuova idea di carcere che abbandona la concezione tradizionale che lo separa dalla realtà circostante e che da organizzazione sostanzialmente «chiusa» si trasforma in organizzazione «aperta» e in relazione con le realtà territoriali circostanti. Un carcere che non è più luogo chiave di esecuzione della pena ma destinato a diventare «carcere fuori dal carcere» in vista dell’inclusione sociale dei detenuti e del loro reinserimento nel circuito lavorativo me imposto dalla funzione costituzionale rieducativa della pena. Un carcere nel quale vanno garantiti i diritti al mantenimento dei rapporti col mondo esterno, al lavoro, alla libertà religiosa. Tema quest’ultimo di attuale interesse per prevenire il rischio di radicalizzazione dei detenuti di fede islamica.
D. Cosa si prevede, in particolare, in relazione all’ordinamento penitenziario minorile?
R. Come già detto, la legge delega contiene specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all’istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. 
D. Quali sono i tempi previsti per attuare questi importanti interventi?
R. Governo e Parlamento sono fermamente intenzionati a procedere con la massima celerità per approvare questo progetto organico di riforma che rientra nel disegno generale di modernizzazione del sistema giustizia che si sta portando avanti anche per il processo civile. Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini ed è compito della politica recepire e rispondere, con concretezza ed efficacia, a queste richieste.        (AMC)

Tags: Maggio 2016 Ministero della Giustizia codice penale diritto penale Corte di cassazione Cosimo Maria Ferri giustizia

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa