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CORTE MILITARE DI APPELLO. MASSIMO NICOLOSI: VERSO UNA NUOVA GIUSTIZIA MILITARE

Massimo Nicolosi presidente Corte Militare di Appello

In un anno, dal 30 settembre 2004 al 30 settembre 2005 i procedimenti penali giunti ai giudici delle indagini e delle udienze preliminari a carico di militari italiani sono stati 5.604, quelli esauriti 5.823. Ne sono stati definiti 2.077 e archiviati 3.746. I Tribunali militari hanno ricevuto 954 procedimenti e ne hanno definiti 1.037. La Corte di appello e le sue due sezioni distaccate hanno ricevuto 396 processi e definiti 464. Su queste statistiche ha influito il passaggio dalla leva militare obbligatoria al volontariato, ed è prevedibile che, se non viene riformata la legge penale militare sottoponendo alla giurisdizione militare tutti i fatti lesivi degli interessi tipici delle Forze Armate, questi numeri rimarranno esigui. Ma se il numero dei processi è diminuito, in alcuni casi è aumentata la difficoltà di quelli trattati.

Comunque i casi di «nonnismo» sono quasi scomparsi: ai giudici delle indagini preliminari ne sono pervenuti 10 e 8 ne sono stati definiti nelle udienze preliminari; i Tribunali militari ne hanno definiti 19, quasi esaurendo il carico pendente. Scarsi i reati militari commessi all’estero; il Tribunale militare di Roma, competente a giudicarli, ne ha definiti 25. Queste e altre interessanti notizie sono state diffuse e illustrate dal presidente della Corte militare di appello Massimo Nicolosi durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2006. Ed è lo stesso presidente Nicolosi che approfondisce, in questa intervista alcuni aspetti particolari della «giustizia militare».

Domanda. Fino all’anno scorso lo stato della giustizia militare era illustrato dal procuratore generale militare; ora è svolta dal presidente della Corte militare di appello. A che serve questa riforma?
Risposta. In seguito alla modifica apportata all’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario militare dalla legge delega n. 150 del 25 luglio 2005, oggi la relazione sull’amministrazione della giustizia in generale viene svolta dal ministro della Giustizia, che deve presentarla nei primi venti giorni dell’anno; quindi, entro i 10 giorni successivi, deve svolgere la propria relazione il presidente della Suprema Corte di Cassazione, che quest’anno l’ha fatto il 27 gennaio scorso; subito dopo seguono quelle dei presidenti delle Corti di Appello ordinarie, che vi sono state il 28 gennaio, del presidente della Corte dei Conti, svolta il primo febbraio, della Corte militare di Appello, che io ho presentato il 2 febbraio. Seguono poi le relazioni dei presidenti della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Il motivo pratico del nuovo sistema è questo: primo tra tutti è il ministro che deve illustrare le prospettive generali della giustizia, poi i presidenti di Corte, che devono trattare i problemi concreti della giurisdizione nell’ambito del proprio distretto. Con la suddetta modifica si è razionalizzato il sistema trasferendo al ministro quello che prima era il compito del rappresentante della pubblica accusa.

D. Restando nel suo campo, qualcuno ha lamentato la mancata attribuzione ai militari, da parte del Governo e del Parlamento, della facoltà di avviare personalmente l’azione penale per le offese ricevute, nei casi di inerzia dei comandanti. Se la richiesta fosse accolta, non si indebolirebbe la disciplina militare?
R. Le norme vigenti prevedono che alcuni reati, punibili con un massimo di sei mesi di reclusione, possano essere perseguiti solo dietro un’esplicita richiesta del comandante di corpo all’autorità giudiziaria. Si tratta di reati solitamente di piccola entità, anche compiuti contro la persona, per esempio ingiurie e percosse lievi. Lo scorso anno, in occasione del varo della legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata prospettata l’opportunità di consentire al militare offeso, nel caso in cui il comandante non ritenga di avanzare una richiesta di procedimento penale, di agire personalmente sporgendo querela contro l’autore. Insomma di non lasciare solo al giudizio o all’arbitrio del comandante la decisione di procedere penalmente, ma di concedere all’interessato la stessa facoltà, da esercitare attraverso l’istituto della querela di parte. Si tratta solo di offrire una maggiore garanzia al cittadino soldato, senza in alcun modo indebolire la disciplina. Nel caso in cui il militare vittima del reato non possa o non intenda sporgere di propria iniziativa querela, a sua difesa resterebbe sempre il potere del comandante di richiedere d’ufficio l’avvio dell’azione penale contro il responsabile. Secondo la proposta, entrambi dovrebbero avere la facoltà di intraprendere l’azione penale.

D. Che bisogno c’è di abolire il Codice penale militare di guerra, in assenza di guerre? Se dovesse sorgere un conflitto, sia pure oggi imprevedibile, non ci troveremmo privi di norme adeguate?
R. Posso parlare con piena cognizione di causa del problema perché ho presieduto una branca della Commissione ministeriale incaricata di preparare la riforma. Erano in vigore due Codici penali militari, di pace e di guerra, entrambi emanati nel 1941, quando ancora non esisteva la Costituzione. Una norma del Codice penale militare di pace considerava reati militari tutte le azioni illecite compiute da militari in servizio e a danno del servizio. Questa norma è stata abrogata, e in tal modo una consistente fetta di reati è stata rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Un esempio era costituito dai reati di falso: a noi spettava giudicare i falsi di piccola entità, ma quelli di entità maggiore non erano compresi nel Codice penale militare. La disposizione più assurda riguardava l’omicidio: se commesso tra militari di gradi diversi era di competenza della giustizia militare, se tra militari dello stesso grado era di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il motivo andava ricercato nel fatto che, se l’omicidio era commesso tra militari di grado diverso, oltre ad esso si ravvisava anche un altro reato: di insubordinazione se la vittima era il militare di grado superiore; di violenza, se la vittima era di grado inferiore. Se però il reato avveniva tra militari di pari grado, il Codice penale militare non prevedeva alcuna norma. Una soluzione assurda. La riforma, pertanto, era diretta a introdurre una serie di norme per riportare nell’alveo della competenza dei Tribunali militari i fatti lesivi degli interessi tipici delle forze armate, concetto che era alla base del Codice penale militare di pace. Inoltre da questo dovevano essere eliminate un’infinità di norme incostituzionali.

D. Può fare qualche altro esempio?
R. All’atto dell’emanazione dei due Codici penali militari, nel 1941, l’Italia era all’avanguardia nel mondo, perché per prima aveva introdotto il cosiddetto diritto umanitario, ossia tutte quelle norme che vietano, in caso di guerra, comportamenti contrari alle leggi e agli usi: se un soldato italiano, per esempio, avesse derubato cittadini di Stati che erano in conflitto con l’Italia, sarebbe stato giudicato dai giudici militari italiani, non si applicava la giurisdizione locale. La stessa cosa accadeva per chi commetteva reati contro le persone. Queste norme possono trovare applicazione solo nell’osservanza del Codice penale militare di guerra. Il problema si poneva in occasione delle nostre missioni all’estero, nelle quali può capitare quello che è successo in Eritrea, dove soldati italiani sono stati accusati di aver compiuto sevizie contro gli abitanti del luogo, o in Somalia; si temeva addirittura che potesse intervenire la magistratura locale contro i soldati italiani, il che sarebbe stato assolutamente negativo.

D. Allora quale sarebbe la soluzione migliore?
R. Per applicare una disciplina più rigida nei confronti dei militari e per introdurre norme di diritto umanitario e di giustizia internazionale, sarebbe opportuno applicare il Codice penale militare di guerra non in tutte le missioni all’estero, ma solo in presenza di conflitti armati, ossia in caso di ostilità aperte senza una preventiva dichiarazione ufficiale di guerra. Comunque abbiamo accolto nel nostro ordinamento la competenza della Corte penale internazionale e recepito norme internazionali destinate all’autorità giudiziaria sia ordinaria sia militare. In aggiunta a ciò, con la riforma sono state riviste le pene e adeguate alla rilevanza dei reati, in un quadro di aggiornamento della legge militare. Ma, approvata al Senato e discussa dalla Camera, nello scorso settembre il varo definitivo di questa riforma è stato rinviato perché l’opposizione parlamentare ha contestato l’applicazione del Codice penale militare di guerra nell’ambito delle missioni di pace e dei conflitti armati. Ora, pertanto, è tutto fermo, ed è necessario aspettare la prossima legislatura.

D. Che significato ha infliggere, ai responsabili ultraottantenni di reati compiuti durante la seconda guerra mondiale, la pena dell’ergastolo?
R. L’osservazione ha una propria logica, ma occorre far presente che in caso di condanne del genere solitamente intervengono misure correttive nell’ambito della stessa giustizia militare. Un esempio è la vicenda dell’ex ufficiale nazista Erich Priebke, ritenuto dalla Corte responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine in relazione al quale è stato condannato all’ergastolo. La condanna c’è stata, ma è stata concessa la detenzione domiciliare, per cui di fatto Priebke vive all’interno di un’abitazione messagli a disposizione da amici, e dalla quale, previa autorizzazione del magistrato, può anche uscire per motivi giustificati, per esempio per visite mediche. La stessa cosa accadrebbe in casi analoghi.

D. Il Procuratore generale ha manifestato alcune perplessità in merito all’applicazione del Codice penale militare di guerra. Per quali motivi?
R. Anche io l’ho fatto. E mi sono pronunciato sull’opportunità dell’istituzione di un terzo Codice penale militare, relativo ai reati compiuti nel corso di missioni militari all’estero. Alla fine però è stato deciso di conservare il Codice penale militare di guerra anche perché, se è vero che fortunatamente non si prevedono più guerre, la sua esistenza costituisce comunque una garanzia e una utilità. Per le missioni compiute dalle nostre Forze Armate in Afghanistan e in Irak, per esempio, era doveroso applicare tale Codice, essendo in atto in quei Paesi dei conflitti armati. Se per un atto di disobbedienza compiuto da un nostro militare in Italia è prevista una condanna alla reclusione fino a un anno, che con le attenuanti si riduce a tre mesi, per lo stesso reato commesso durante il servizio di scorta a un convoglio in zona pericolosa mettendo a rischio la vita di altri, la responsabilità è profondamente diversa; per situazioni del genere si rende necessaria una disciplina notevolmente più severa.

Nel 1994, ha ricordato il presidente della Corte militare di appello Massimo Nicolosi nella relazione svolta in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2006, furono rinvenuti negli archivi della Procura generale, provenienti dalla Procura militare presso il Tribunale Supremo militare, numerosi fascicoli relativi a crimini di guerra per i quali non si era proceduto per circa 50 anni in quanto è in corso un’indagine parlamentare. Di essi 709 furono trasmessi alle Procure militari territorialmente competenti perché avessero corso i procedimenti. Individuare gli imputati, ricercare i testimoni, svolgere rogatorie internazionali ha reso le indagini lunghe e complesse.
In molti casi non si è potuto giungere a una conclusione delle indagini, per la sopravvenuta prescrizione dei reati, per l’impossibilità di trovare prove o per la morte dei responsabili. Per alcuni casi di maggiore gravità sono tuttora in corso indagini in varie Procure, per altri si sono conclusi o si stanno concludendo numerosi processi. Ecco alcuni esiti. Nel 2000 il Tribunale di Verona ha condannato all’ergastolo il militare delle SS Seifert, responsabile di strage commessa in Bolzano nel campo di concentramento di transito; confermata dalla Corte militare d’appello di Verona, la sentenza è divenuta irrevocabile ed è in corso la procedura per l’estradizione del condannato, che risiede in Canadà.
Nel Tribunale militare di La Spezia si è concluso nel giugno 2005 il processo per la strage di Sant’Anna di Stazzema, che registrò da 437 a 600 vittime, a carico di dieci imputati, tutti condannati all’ergastolo. Tale sentenza è passata in giudicato per tre imputati, mentre per gli altri è gravata da appello. Nel gennaio è cominciato nel Tribunale militare di La Spezia il dibattimento a carico di due militari nazisti imputati di eccidi commessi nel Comune di Arezzo, con circa 200 vittime. L’8 febbraio scorso è cominciato il dibattimento a carico di quattro militari nazisti imputati per la strage di Marzabotto, con 800 vittime.
Il 17 gennaio e il primo febbraio scorso si sono svolte due udienze preliminari a carico di due militari nazisti imputati di eccidi commessi in varie località del Comune di Arezzo, e di un militare nazista imputato di omicidi plurimi, con circa 10 vittime, commessi nel Comune di Forlì; presso tale Tribunale pende un procedimento a carico di un altro militare nazista, certo Stolleisen, per gli omicidi commessi a San Pancrazio, Civitella della Chiana e Cornia, sospeso per lo stato mentale dell’imputato.
Nel Tribunale militare di Padova era giunto al dibattimento il processo a carico del tenente delle SS Dornenburg, imputato per stragi con circa 31 vittime commesse in Ranzano e altre località, ma il reato si è estinto per morte del reo. Il Tribunale militare di Torino ha condannato all’ergastolo un militare nazista per l’eccidio di 15 civili a Milano, e un altro responsabile di eccidi compiuti nel Passo del Turchino e altrove. È in corso un altro processo a carico di un militare nazista per l’eccidio di 14 civili in Chiusa Pesio, in attesa di perizia sulla capacità dell’imputato di stare in giudizio.
La Corte militare d’appello, dopo aver confermato negli anni passati la condanna all’ergastolo nei confronti di Erich Priebke, nel marzo 2005 ha rinviato a giudizio tre sottufficiali nazisti - Bruss, Rauch e Schendel - quali imputati della strage di Sant’Anna di Stazzema, ora, come si è detto, condannati all’ergastolo dal Tribunale militare di La Spezia. Nel novembre 2005 è stato condannato all’ergastolo, con sentenza non ancora passata in giudicato, il tenente delle SS Langer, imputato della strage di Certosa di Farneta, già assolto dal tribunale militare di La Spezia.

 

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