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Giustizia: le novità più importanti che sono contenute nella nuova legge sulla corruzione

di ANTONIO MARINI

Tra le principali novità contenute nella legge n. 190 del 2012 spicca l’istituzione di un’Autorità nazionale anti-corruzione incaricata di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. La nuova Autorità si identifica nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche, la quale ha, tra l’altro, il compito di approvare il Piano nazionale anticorruzione. Si tratta di uno strumento che attua le politiche e le buone pratiche di prevenzione della corruzione specificamente previste nella Convenzione adottata dall’Assemblea generale dell’Onu il 31 ottobre 2003. In questo quadro le misure per la prevenzione del fenomeno della corruzione, frutto di un lungo e complesso dibattito politico, rispondono da una parte alla domanda di trasparenza e di controllo proveniente dai cittadini e, dall’altra, alla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico agli standard internazionali, riducendo così il livello di corruzione del nostro Paese. Del resto la maggior parte degli Stati europei, come Germania, Francia, Spagna, Irlanda, Polonia e Paesi Bassi, hanno già adottato piani e strategie anticorruzione sulla base della suddetta Convenzione. Nella sua misura effettiva e in quella percepita da imprese e cittadini la corruzione reca un enorme danno alla credibilità del Paese, perché disincentiva gli investimenti, anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico. Il Piano nazionale anticorruzione è predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, il quale coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno elaborate in campo nazionale e internazionale; promuove e definisce norme e metodi comuni, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; definisce i modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e la loro analisi informatizzata; definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi normativi nei dirigenti pubblici anche esterni. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione provvederà a predisporre corsi di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità. La trasparenza dell’attività amministrativa sarà assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni saranno pubblicati anche i relativi bilanci e i conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tutto ciò soprattutto con riferimento ai procedimenti di autorizzazione o concessione; di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo le modalità di selezione prescelte ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati. Le stazioni appaltanti potranno prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il Governo ha il compito di definire un Codice di comportamento dei dipendenti pubblici al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo nella cura dell’interesse pubblico. Tale Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione. La violazione dei doveri in esso contenuti, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. Essa è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di obblighi, leggi o regolamenti. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, non possono fare parte delle Commissioni giudicatrici, né possono essere assegnati agli uffici che gestiscono le risorse finanziarie, o fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici. Il Governo, inoltre, è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di predisporre una dettagliata disciplina dei casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante un Testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica; e alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Ferme restando le disposizioni del Codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, il decreto dovrà provvedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per gravi delitti, come quelli di mafia e di terrorismo; nonché condanne definitive per delitti per i quali la legge preveda la pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. L’incandidabilità dovrà operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura penale, il cosiddetto patteggiamento. Ma le novità più importanti riguardano la riformulazione dei reati di concussione e corruzione, anche sotto il profilo della pena, e l’introduzione di nuove fattispecie di reato come il traffico di influenze illecite e la corruzione fra privati. Il reato di concussione viene sdoppiato: 1) concussione per costrizione, previsto dall’articolo 317 del Codice penale e punito con la reclusione da sei a dodici anni; 2) concussione per induzione, specificamente denominata «induzione indebita a dare o promettere utilità», rubricata nell’articolo 319 quater e punita con pene da tre a otto anni. In questo caso viene punito, fino a 3 anni di reclusione, anche chi è «indotto» a corrompere. La rimodulazione verso il basso di questa seconda fattispecie comporta un minor tempo per la prescrizione. È stato ridefinito anche il reato di corruzione, che si trasforma in corruzione per l’esercizio della funzione con un aggravamento delle pene da uno a cinque anni di reclusione. Aumentate anche le pene per il reato di abuso di ufficio: da sei mesi e tre anni a uno e quattro anni. Se fino ad ora la corruzione si configurava solo se uno dei soggetti era pubblico ufficiale, con la nuova legge, come si è già accennato, è stato introdotto il reato di «corruzione tra privati», rubricato nell’articolo 2635 del Codice civile. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che in cambio di denaro compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alle società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiano o di altri Stati europei, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Si procede a querela di persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Quanto al nuovo reato di «traffico di interferenze illecite», rubricato nell’articolo 246-bis del Codice penale, esso riguarda i mediatori occulti, i lobbisti che agiscono fuori dalle regole e gli esponenti delle varie «cricche» che assediano i palazzi della politica. La nuova norma stabilisce una pena da uno a tre anni di reclusione per chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, o all’emissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Come è stato acutamente osservato, in questo modo si tenta di difendere con un «cordone sanitario» il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanzionando comportamenti che eventualmente possono essere anticipatori della corruzione. La legge in esame, prevede poi un generale aggravamento di pena per tutti gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione. Le pene sono aumentate in misura generalmente compresa dalla metà e un terzo. Incrementi percentuali minori sono previsti nei casi in cui la pena già risulta particolarmente elevata, come nel caso del peculato, per il quale è aumentata solo la pena minima da tre a quattro anni, mentre resta immutata la pena massima di dieci anni di reclusione. Nei casi di corruzione, gli aumenti di pena operano anche nel caso del corruttore. Come si vede, l’aggravamento delle pene ha lo scopo di rafforzare l’efficacia dissuasiva delle norme penali già in vigore e di rendere più efficace la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale. 

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