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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il 15 luglio 2022 entrerà in vigore il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sostituirà integralmente il regio decreto 16 Marzo 1942 n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.

La disciplina è stata, da ultimo, modificata con il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° luglio 2022 n. 152: modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Scegliendo pochi argomenti tra tutti quelli che la nuova disciplina ha già introdotto, creando non poca confusione anche alla magistratura, o introdurrà dal 15 luglio 2022, deve essere sottolineato che l’unificazione in un’unica normativa delle norme sulla crisi d’impresa, di quelle sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento e della direttiva europea sulla ristrutturazione sull’insolvenza sia un fatto fortemente positivo, fornendo un quadro omogeneo dell’intera, difficile e complessa, tematica.

La seconda, più ampia, è che la riforma sulla crisi d’impresa è “orientata al debitore”, così da proteggere lui e la sua impresa dal disastro conseguente alle iniziative per il recupero dei crediti e alle procedure giudiziarie, consentendogli di proteggere e perseguire l’interesse dell’azienda a mantenersi e rinnovarsi nel tempo e di ricercare l’equilibrio degli interessi di tutti gli interlocutori.

Si parla di crisi quando è probabile l’insolvenza a causa dell’impossibilità di rispettare gli impegni economico finanziari nei successivi dodici mesi. È in questo momento, non quando si è nella fase conclamata della più grave condizione di insolvenza, presupposto per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (vecchio fallimento), che devono accendersi tutti gli alert necessari per superare lo stato di crisi.

In questa fase, l’imprenditore può accedere alla procedura della composizione negoziata della crisi (CNC), già in vigore al novembre 2021, applicabile a qualsivoglia situazione dimensionale d’impresa che consente di non dichiarare la crisi e di non ricorrere immediatamente alla procedura concorsuale, che spesso comporta la “morte economica” del debitore e lo scarso ritorno economico dei creditori.

La CNC è più flessibile della procedura di liquidazione, meno onerosa, più rapida, con misure protettive del patrimonio aziendale che inibiscono i creditori da azioni esecutive e cautelari, con maggiori agevolazioni societarie, tributarie, commerciali e concorsuali, con l’obbligo per le banche e gli altri intermediari a non revocare gli affidamenti accordati, consentendo di mantenere l’integrità e la prosecuzione dell’attività dell’azienda fino al raggiungimento di una soluzione con tutti i creditori. Una procedura, quindi, importante ma che ancora non ha dispiegato fino in fondo i propri effetti.

Ulteriore nuova previsione, peraltro in vigore dal 2020, è la procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente.

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, persona fisica, a differenza del piano del consumatore, presuppone che il soggetto interessato “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” ovvero non abbia alcuna utilità (reddito, beni patrimoniali, ecc.) da offrire in pagamento ai creditori e di conseguenza.

Per accedere alla procedura predisposta la documentazione, ci sarà l’intervento dell’organismo di composizione della crisi (OCC) per stilare la relazione per il tribunale: il giudice valutata la meritevolezza (fondamentale per l’accesso al beneficio), l’assenza di dolo o colpa grave, l’assenza di eventuali atti in frode ai danni creditori dichiarerà l’esdebitazione del debitore incapiente. Previsto l’obbligo per il debitore, in caso di nuove entrate, nel quadriennio successivo alla concessione del beneficio, di rimborsare i creditori, per non meno del 10% dei loro crediti, dedotte le somme necessarie per il mantenimento del debitore e della propria famiglia.

Un terzo argomento è, certamente, il recepimento della direttiva insolvency (1023/2019/Ue) che ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo di adottare sistemi di “allerta veloce” diversi e più utili di quelli previsti dal Codice nazionale, con il fine di arrivare risanamento in tempi rapidi oppure, se necessario, risolvere, sempre velocemente situazioni insanabili in cui ogni ritardo provoca solo il peggioramento della crisi e danno per tutti i soggetti coinvolti.

Da ricordare, l’introduzione del concetto di insolvenza incolpevole, quella derivante da condizioni economiche generali straordinarie, per distinguere l’imprenditore sfortunato da quello negligente; la procedura consente la possibilità di opposizione da parte dei creditori, nell’approvazione degli accordi maggioranze conteggiate sul totale dei crediti e non sui votanti e di evitare responsabilità penali per il debitore.

Infine, è utile sottolineare che parte della disciplina entrerà in funzione in epoca successiva rispetto al 15 luglio 2022, per cui la legge fallimentare e quella sul sovraindebitamento, pur abrogate, continueranno ad essere approvate ancora per qualche tempo.

La procedura sulla crisi e dell’insolvenza comprende molte altre nuove e modificative normative di quelle in essere, a partire dal concordato preventivo, fortemente rivisto, o dal concordato minore previsto per alcune categorie di debitori, dal forte ruolo assegnato all’esperto, dall’albo professionisti incaricati con il compito di svolgere funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure di CCI, fino alle modifiche della legge fallimentare.

È stato ritenuto utile affrontare solo alcune delle aree in cui sembra dispiegarsi il codice: imprese, sovraindebitamento, uniformità alla regolamentazione europea, sapendo che su molti aspetti sono state avanzate obiezioni e richieste di modifica, ancor prima dell’entrata in vigore, ma nella convinzione che in un mondo totalmente diverso e con una situazione sociale, economica e finanziaria fosse necessario non attendere oltre per portare a termine l’abrogazione, pur modificato, dell’ancor esistente regio decreto e di aggiornare una normativa, quella sul sovraindebitamento che, pur nella sua positività di fondo, ha avuto scarsi effetti pratici per consumatori e imprese.

Tags: imprese Fabio Picciolini magistratura Luglio Agosto 2022

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