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AGROTECNICI: PRATICANTATO PROFESSIONALE COMPATIBILE CON LA DISOCCUPAZIONE

Compatibile con la disoccupazione. È questa l’interpretazione data dal centro studi del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati al D.Lgs. n. 150/2015 novellato dal decreto-legge n. 4/2019: pubblicata la circolare 29 luglio 2019 n. 2687.

Infatti l’art. 4, comma 15-quarter, del suddetto decreto-legge approvato con modificazioni con legge 28 marzo 2019 n. 26, recita che "per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 

Si è pertanto sanata un'incongruenza che si era determinata con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 14.9.2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”), per via delle diverse norme in materia di disoccupazione ed in particolare la normativa in materia di compatibilità della NASPI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (cioè inferiore a 8.145 € annui per i dipendenti e 4.800 € per gli autonomi).

Ai fini dello stato di disoccupazione in questa fattispecie rientrano (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015) i soggetti privi di uno stabile impiego e che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SUI) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa; pertanto, dopo la conversione del decreto-legge n. 4/2019, sono giuridicamente in condizione di disoccupazione coloro i quali -iscritti al SUI, avendo dichiarato l’immediata disponibilità all’impiego- soddisfano almeno uno dei due requisiti qui riportati:

-   non svolgono alcuna attività lavorativa né subordinata né autonoma:

-   svolgono un'attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a 8.145 € ovvero una autonoma con reddito inferiore a 4.800 €. 

Il possesso alternativo di uno dei due requisiti consente di iscriversi e/o rimanere iscritto al collocamento in qualità di disoccupato. La circostanza ha rilievo in quanto permette, ad esempio, ai giovani iscritti nel registro dei praticanti (che di solito non percepiscono compensi, se non minimi, oppure solo rimborsi spese) di potersi iscrivere al collocamento ovvero, se già iscritti, di permanervi con lo status di disoccupato. 

Ciò vale inoltre anche per gli iscritti all’albo, qualora svolgano attività professionali saltuarie con compensi inferiori a 4.800 € annui.

Tags: disoccupazione agrotecnici Luglio Agosto 2019

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